I contratti di locazione stipulati dal primo gennaio 2016 che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine di 30 giorni dalla loro stipulazione vengono considerati nulli, con significative ripercussioni sulla durata e sulla misura del canone.
In altri termini, la tardiva registrazione non attribuisce validità al contratto, che dunque deve ritenersi inefficace sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti.
La mancata registrazione
La sentenza del Tribunale di Milano n. 6782 del 15 giugno scorso, inoltre, si sofferma sulla sorte riservata dalla legge ai contratti non registrati, stipulati prima o dopo il 1° gennaio scorso, data di entrata in vigore del nuovo articolo 13 della legge 431/98, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016.
La sentenza sancisce che, mentre i contratti conclusi prima del 1° gennaio 2016 «devono considerarsi validi purché la registrazione sia avvenuta prima della proposizione della domanda giudiziale», per quelli conclusi successivamente, il mancato adempimento fiscale «produce le conseguenze indicate nello stesso articolo al comma 6», con la conseguenza che al conduttore è concessa la possibilità di presentare ricorso al giudice per fare «accertare l’esistenza del contratto» e chiedere di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo previsto per i contratti concordati. Ne deriva che, per il Tribunale di Milano il contratto nullo per la mancanza della registrazione non può essere convalidato.
Ma nel caso esaminato, il contratto è ritenuto valido perché è stato stipulato prima del 1° gennaio 2016 e perché è stato registrato prima della notifica dello sfratto.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN