Gli scambi commerciali con i Paesi dell’Unione Europea sono sempre più frequenti. Il trattamento IVA delle predette operazioni varia a seconda della qualifica riferita dal committente e dal destinatario (B2B o B2C) e/o dal regime fiscale adottato dalle parti. Vediamo qualche esempio pratico.
DOMANDA: Un cliente iscritto al VIES ha ricevuto una fattura di servizi internet da Facebook (ditta Irlandese) in cui erroneamente è esposta l’IVA. Come devo registrare tale fattura ai fini IVA? Devo assoggettare la fattura a reverse charge integrando l’IVA e successivamente presentare il modello Intrastat oppure registrarla come se fosse un normale acquisto nazionale? In caso di applicazione del reverse charge, su quale importo devo calcolare l’IVA da integrare? Sul solo imponibile o sull’ammontare totale della fattura?
RISPOSTA: La ditta irlandese ha emesso la fattura considerando il destinatario della stessa un consumatore finale e non un soggetto titolare di partita IVA.
Non essendo stato rispettato il requisito soggettivo (entrambe le parti devono essere soggetti passivi ai fini IVA), tale cessione non può essere in alcun modo trattata alla stregua di un acquisto intracomunitario e quindi non va posto in essere alcun adempimento IVA ad esso relativo da parte dell’acquirente italiano (integrazione fattura, Intrastat), al contrario di quanto avverrebbe qualora si potesse ottenere la rettifica di tale fattura (mediante emissione, da parte della ditta irlandese, di nota di accredito) e l’emissione di nuova fattura intestata al cliente italiano titolare di partita IVA.
La registrazione della suddetta fattura va quindi effettuata evitando, per mancanza del requisito soggettivo (l’acquisto è stato effettuato in qualità di consumatore finale e non di soggetto passivo IVA), la detrazione dell’IVA addebitata ed incrementando il costo del valore dell’IVA.
DOMANDA: Nel caso in cui abbiamo inviato un elenco relativo al 4° trimestre contenente una sola fattura di vendita, scordandoci di inserirne una, come possiamo regolarizzare?
RISPOSTA: Come si desume dalla lettura delle istruzioni ministeriali alla compilazione degli elenchi Intrastat:
- se la fattura non inserita nell’elenco Intrastat trasmesso è stata emessa nei confronti di un soggetto diverso da quello nei confronti del quale è stata emessa la fattura inclusa nell’elenco Intrastat trasmesso (partita IVA diversa), va presentato un nuovo elenco Intrastat riportando, nella sezione 1 (Intra 1 bis, cessioni di beni) o nella sezione 3 (Intra 1 quater, servizi resi), i soli dati relativi alla fattura da includere (e non anche quelli della fattura già inclusa nell’elenco già trasmesso);
- se la fattura non inserita nell’elenco Intrastat è stata emessa nei confronti del medesimo soggetto nei confronti del quale è stata emessa la fattura inclusa nell’elenco Intrastat trasmesso (stessa partita IVA), va presentato un nuovo elenco Intrastat al fine di rettificare gli importi dichiarati compilando la sezione 2 (Intra 1 ter) se trattasi di rettifiche di beni ceduti o la sezione 4 (Intra 1 quinquies) se trattasi di rettifiche di servizi resi.
DOMANDA: Un contribuente minimo ha partecipato ad un corso di formazione in Italia di una società francese ma non è iscritto al VIES. Come deve essere registrata la fattura ricevuta?
RISPOSTA: Al fine di poter porre in essere operazioni intracomunitarie, entrambi i contribuenti (società francese e cliente italiano) devono chiedere preventivamente di essere iscritti nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie (cd. VIES).
Se, nel corso dei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda di iscrizione, l’Agenzia delle Entrate non ha manifestato diniego a tale iscrizione, il contribuente può ritenersi effettivamente iscritto nel VIES e quindi, di lì in avanti, può porre in essere operazioni intracomunitarie (cessioni/acquisti di beni/servizi).
In assenza di tale iscrizione a priori, la fattura emessa dalla società francese non va considerata relativa ad un’operazione intracomunitaria (e non va trattata come tale) ma va considerata come operazione assoggettata ad IVA (che verrà pertanto correttamente addebitata in essa), non assoggettata agli adempimenti tipici del regime delle operazioni intracomunitarie da parte di un contribuente minimo in Italia (integrazione dell’IVA, versamento dell’IVA, presentazione dell’elenco Intrastat).
Centro Studi CGN