A partire dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il “decreto bilanci”, che introduce importanti modifiche alla redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali. In questo articolo riepiloghiamo le novità più significative e mettiamo in luce gli impatti per gli operatori.
Il D.lgs. n. 139/2015 (c.d. “decreto bilanci”), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa al bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato delle società di capitali e degli altri soggetti che adottano la medesima disciplina. La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata informativa del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio. Il D.lgs. 139/2015 integra e modifica, tra l’altro, il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute alle disposizioni della direttiva, e determinerà rilevanti impatti in sede di redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali, a decorrere dagli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’1.1.2016. In questo contesto l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali stabiliti dalla legge, sta ultimando la revisione dei principi contabili, già diffusi nella veste di bozze per la consultazione, alle quali seguiranno, dopo la pausa estiva, le versioni definitive.
Una delle novità più significative è senz’altro la soppressione della sezione straordinaria del conto economico che interessa tutte le imprese, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese. Una delle conseguenze dell’eliminazione della voce (E) del conto economico sarà la necessità di ricollocare proventi e oneri che nei bilanci precedenti erano iscritti nell’area straordinaria dello stesso. È da sottolineare che questo problema non riguarda soltanto il bilancio 2016, ma si estende inevitabilmente a quello del 2015 perché gli effetti derivanti dall’eliminazione di oneri/proventi straordinari sono applicati retroattivamente ai fini riclassificatori. Ciò deriva dalla mancanza di una norma transitoria di esenzione che si combina con l’art. 2423-ter del Codice civile dove si prevede, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, il confronto con l’esercizio precedente. Il rinnovato principio contabile OIC 12 pone l’accento sulla struttura “per natura” del conto economico prevedendo la ricollocazione delle voci ex straordinarie in base alla loro natura nelle gestioni, caratteristica (e accessoria) e finanziaria.
Di grande interesse, anche se è una novità che riguarderà i redattori del bilancio in forma ordinaria, è la valutazione di crediti e debiti secondo la metodologia del costo ammortizzato che si effettua tenendo conto di complessi conteggi matematici legati al fattore temporale. Infatti, secondo il criterio del costo ammortizzato analizzato dal principio contabile OIC 15, la valutazione di tali elementi contabili rappresenta: il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. Il criterio dell’interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria (o gruppo di attività o passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. È da sottolineare che il costo ammortizzato può non essere applicato a crediti e debiti se gli effetti sono irrilevanti ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, rispetto alla valutazione effettuata al valore nominale. L’attualizzazione, invece, prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi in base al tasso effettivo dell’operazione e non a quello nominale. Anche in questo caso, l’attualizzazione può non essere applicata a crediti e debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato. Per quanto concerne i crediti si tiene conto anche del valore di presumibile realizzo.
Anche l’obbligatorietà del rendiconto finanziario per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria rappresenta una novità di grande rilievo. Il rendiconto, per le imprese citate deve essere presentato come prospetto autonomo e non costituisce più un documento consigliato dai principi contabili da includere nella nota integrativa. La disciplina di riferimento del rendiconto è contenuta nel nuovo articolo 2425-ter cod. civ. che ne regola il contenuto disponendo che “Dal rendiconto finanziario risultino, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”. Secondo i principi stabiliti nel documento OIC 10 si prevede che devono essere oggetto di rappresentazione i flussi di disponibilità liquide, i quali vanno presentati distintamente in una delle seguenti categorie:
- attività operativa;
- attività di investimento;
- attività di finanziamento.
La novità di rilievo apportata nel nuovo documento redatto dall’OIC riguarda l’indicazione nell’ambito dello schema di rendiconto finanziario dell’ammontare e della composizione delle disponibilità liquide all’inizio e alla fine dell’esercizio, in linea con quanto espressamente richiesto dal dato letterale della norma.
Per quanto concerne le regole previste in sede di prima applicazione del nuovo OIC 10, la bozza afferma che la disciplina del rendiconto finanziario rientra tra le novità che vanno applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 139/2015. Pertanto, occorrerà presentare, a fini comparativi, il rendiconto dell’esercizio precedente a quello di riferimento.
Al momento risultano pubblicati per la consultazione i principi contabili:
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera.
La rivisitazione dei principi contabili da parte dell’OIC attribuisce agli stessi principi un ruolo di orientamento per i professionisti e i redattori del bilancio. I principi contabili rappresentano lo stato dell’arte in campo tecnico per quanto concerne la redazione dei bilanci e il rispetto di tali principi conferisce ai documenti contabili un sigillo di correttezza tecnica in un momento di passaggio dalle vecchie alle nuove regole.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN