In riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati dagli enti pubblici, l’Iva è dovuta dal cessionario/committente che provvede al versamento direttamente all’Erario, applicando il cosiddetto meccanismo della scissione del pagamento, o split payment, come previsto dall’art.17-ter del DPR 633/72. Al momento del pagamento della fattura le PA sono tenute a particolari verifiche nei confronti del loro fornitore, così come previsto dalla normativa. Vediamo di cosa si tratta.
Somme iscritte a ruolo
È l’art.48-bis del DPR 602/1973 che detta tale disposizione. Le Pa, infatti, prima di saldare le fatture ai loro fornitori, se queste sono di importo superiore a euro 10.000,00, debbono verificare – anche telematicamente – se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti da notifiche di cartelle di pagamento di ammontare almeno di pari importo.
Se così è, la PA non può effettuare il saldo della fattura e dovrà procedere con la segnalazione all’Agente della riscossione competente.
L’obbligo ricorre esclusivamente se il pagamento, al netto dell’Iva, risulta superiore a euro 10.000,00 (Circolare 15/2015 § 8).
Debiti verso Istituti previdenziali
Le PA sono obbligate a un ulteriore controllo, così come stabilito dagli articoli 4 e 6 del DPR 207/2010.
In virtù di tali disposizioni, prima di effettuare il pagamento delle fatture ricevute, le PA devono provvedere alla richiesta del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) al proprio fornitore e verificarne la regolarità.
In caso di irregolarità, le PA devono attivare il c.d. intervento sostitutivo, andando a versare direttamente all’Istituto previdenziale/assicurativo l’importo dovuto dal fornitore.
L’intervento sostitutivo si dovrà manifestare esclusivamente sull’importo effettivamente di spettanza del fornitore (imponibile), escludendo pertanto l’Iva che va sempre versata da parte della PA (Circolare 15/2015 § 9).
Rita Martin – centro Studi CGN