Il prossimo 31 ottobre 2016 (cadendo il 30 di domenica) è la data di scadenza della comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e a finanziamenti e capitalizzazioni effettuati all’impresa dai soci o familiari dell’imprenditore nonché ricevuti dall’impresa nel corso dell’anno. In questo articolo riportiamo i casi più frequenti in materia di finanziamenti e capitalizzazioni che possono capitare al professionista, alcuni dei quali sono tratti dalle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Come trattare il finanziamento sopra la soglia nel caso della contabilità semplificata? (FAQ 1 Agenzia delle Entrate)
Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è stato previsto l’esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L’obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività.
Rientrano nell’esonero anche le imprese che adottano uno dei regimi contabili (ndr regimi contabili agevolati di vantaggio e si ritiene anche forfettari) indicati nel quesito e che non utilizzano un conto corrente dedicato.
L’obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria.
Come deve avvenire la compilazione in linea generale della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni? (FAQ 2 Agenzia delle Entrate)
Occorre indicare l’ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati a favore dell’impresa nel periodo d’imposta dal singolo socio o dal familiare dell’imprenditore. Per ognuno dei soci finanziatori o dei familiari dell’imprenditore occorre compilare un modulo distinto. I finanziamenti e le capitalizzazioni vanno comunicati solo nei casi in cui siano di importo complessivo non inferiore a 3.600 euro. Questo limite va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare. Nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell’anno, va indicata la data dell’ultima operazione.
È il caso di aggiungere che occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. Se nel corso del periodo d’imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto, così come già indicato nelle istruzioni al provvedimento.
I versamenti in conto capitale effettuati avanti al notaio sono soggetti a comunicazione?
Non sono soggetti all’obbligo di comunicazione gli apporti già conosciuti dall’Amministrazione Finanziaria con la conseguenza che la comunicazione non è dovuta in tutti i casi in cui l’atto a contenuto patrimoniale è stato registrato. Ciò significa che anche nel caso in cui ricorrano le condizioni di obbligo a fini comunicativi, tale obbligo viene meno se i dati sono già in possesso dell’amministrazione, ad esempio poiché formalizzati in un atto notarile.
Il socio effettua una serie di piccoli finanziamenti che complessivamente non superano euro 3.600. Nello stesso anno procede con un versamento in conto capitale per un importo anch’esso di misura inferiore a euro 3.600. È necessario effettuare la comunicazione?
Sebbene la somma versata (finanziamenti + versamenti in conto capitale) superi la soglia limite di euro 3.600 la comunicazione non è dovuta in quanto la singola tipologia di apporto non arriva a tale valore di euro 3.600.
Durante l’anno i soci si riuniscono in assemblea deliberando di istituire una riserva di patrimonio netto denominata riserva in conto futuro ripianamento perdite, destinando a tale riserva parte dei finanziamenti infruttiferi erogati nell’anno 2015. È un caso che rende obbligatoria la comunicazione? Se i finanziamenti erogati risultano effettuati negli esercizi precedenti al 2015, occorre comunque effettuare la comunicazione?
Stando al provvedimento istitutivo dell’obbligo comunicativo è necessario comunicare qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata da persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore nei confronti della società. Il provvedimento e le istruzioni alla compilazione del modello non forniscono precisazioni in relazione alla rinuncia ai finanziamenti da parte dei soci e alla successiva capitalizzazione degli stessi.
Al riguardo è possibile osservare che:
- il finanziamento in sé deve essere comunicato;
- l’importo della capitalizzazione conseguente alla rinuncia da parte del socio a un finanziamento effettuato nel corso del 2015 non deve essere comunicato;
- si ritiene che in caso di rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti relativi a precedenti finanziamenti non devono essere comunicati a condizione che sia già stato comunicato il finanziamento effettuato in precedenza. Ciò al fine di evitare una sostanziale duplicazione di dati già risultanti presso l’Anagrafe Tributaria.
Quanto ai profili sanzionatori, all’omessa comunicazione dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevuti dall’impresa si applica la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro. La sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN