Si avvicina il termine per comunicare telematicamente finanziamenti e capitalizzazioni effettuati da soci e familiari dell’imprenditore. Di seguito le regole per effettuare la comunicazione.
È con l’art.2 comma 36 septiesdecies del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, che è stato previsto il controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento da imprese.
Nello stesso tempo, l’Amministrazione finanziaria ha previsto di tenere conto di qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata nei confronti delle imprese, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.
Quindi, in buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria in questo modo tiene sotto controllo il potere di spesa dei soggetti che immettono denaro in imprese e società o che le capitalizzano.
I soggetti che devono effettuare la comunicazione sono:
- le imprese individuali e società in contabilità ordinaria;
- le imprese individuali e società in contabilità semplificata con c/c dedicato esclusivamente alla gestione aziendale, o in presenza di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. Lo stesso vale per i regimi minori (minimi/forfettari).
I soggetti che devono figurare nella comunicazione sono:
- i soci persone fisiche delle società;
- i familiari dell’imprenditore.
L’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni da comunicare è quello pari e superiore a € 3.600, tenendo presente la distinzione fra le due categorie.
Infatti gli importi dei finanziamenti e delle capitalizzazioni non dovranno essere sommati tra loro per verificare il superamento del limite di € 3.600 ma considerati separatamente.
Ciò è confermato anche dalla modulistica, che prevede due distinte caselle per l’indicazione dell’ammontare delle somme versate a titolo di finanziamento e del valore delle capitalizzazioni.
Inoltre, è importante sapere che le restituzioni eventualmente intervenute nel corso del periodo d’imposta non devono essere considerate, perchè al fine dell’importo da comunicare all’Agenzia delle Entrate, ciò che conta è solo il denaro immesso o la capitalizzazione effettuata.
Attualmente, il termine è fissato entro trenta giorni da quello di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati i finanziamenti o le capitalizzazioni. Quest’anno, dato che il 30 ottobre cade di domenica, il termine, per la generalità dei soggetti, scade il 31 ottobre. Il termine di presentazione è quindi mobile e dipende dalle singole situazioni in cui si trovano i contribuenti tenuti alla comunicazione.
Gli apporti conferiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata non dovranno essere comunicati in quanto già noti all’Amministrazione finanziaria.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo