Come ci dobbiamo comportare quando ci rendiamo conto che un’operazione soggetta a reverse charge è stata trattata come un’ordinaria operazione imponibile? Oppure in caso contrario, un’operazione non soggetta a reverse charge viene trattata come se lo fosse? Tali irregolarità possono venire alla luce anche a distanza di tempo e in questo articolo mettiamo in evidenza le possibili soluzioni.
L’irregolare applicazione del reverse charge con assolvimento dell’IVA comporta la sanzione in misura fissa da € 250,00 ad € 10.000,00. Tale fattispecie si verifica sostanzialmente nei due casi seguenti:
- L’operazione è soggetta al reverse charge, ma il cedente/prestatore applica l’IVA in fattura e la liquida (comma 9-bis.1, d.lgs. 471/1997);
- L’operazione non è soggetta al reverse charge, ma il cedente/prestatore non applica l’IVA in fattura e il cessionario/ committente la integra e provvede alla doppia annotazione (comma 9-bis.2, d.lgs. 471/1997).
Consideriamo il caso di un’operazione rientrante nel reverse charge che viene erroneamente emessa esponendo l’IVA in fattura con regolare assolvimento dell’imposta da parte del cedente/prestatore. In tal caso al cedente/prestatore è applicabile la sanzione da € 250,00 a € 10.000,00 in solidarietà con il cessionario/committente. Al cedente/prestatore è consentita la regolarizzazione mediante ravvedimento con pagamento della sanzione ridotta pari a:
- € 27,78 (€ 250,00 x 1/9), se la regolarizzazione è effettuata entro 90 giorni successivi alla commissione della violazione;
- € 31,25 (€ 25,00 x 1/8), se la regolarizzazione è effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- € 35,71 (€ 25,00 x 1/7), se la regolarizzazione è effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- € 41,67 (€ 250,00 x 1/6) se la regolarizzazione è effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- € 50,00 (€ 250,00 x 1/5), se la regolarizzazione è effettuata dopo la consegna del processo verbale di constatazione.
Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un’operazione non rientrante nel reverse charge e:
- viene erroneamente emessa una fattura senza addebito dell’IVA
- il cessionario/committente assolve la relativa imposta ponendo in essere gli adempimenti previsti per il reverse charge
è applicabile la sanzione da € 250,00 ad € 10.000,00 in regime di solidarietà per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione.
Anche in questo caso, in base alle regole generali, si ritiene sia possibile regolarizzare la posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, dietro il pagamento della sanzione ridotta, secondo la tempistica vista poc’anzi.
La violazione di omessa fatturazione delle operazioni soggette al reverse charge è punita in capo al cedente/prestatore con la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo. Quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito è applicata la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
È possibile la regolarizzazione dell’omessa fatturazione in capo al cedente/prestatore anche avvalendosi del ravvedimento operoso trattandosi di violazioni riconducibili a quelle in materia di fatturazione e di registrazione.
Per il cessionario/committente è prevista la possibilità di regolarizzare l’omissione emettendo un’autofattura entro 30 giorni dal decorso del quarto mese successivo all’effettuazione dell’acquisto, provvedendo alla doppia annotazione della stessa nonché presentando all’Ufficio competente un documento in duplice esemplare da cui risultino le indicazioni prescritte in materia di fatturazione delle operazioni (art. 21, D.P.R. n. 633/1972). La mancata autofattura comporta in capo al cessionario/committente la sanzione:
- in misura fissa, compresa tra € 500,00 e € 20.000,00, se la fattura ricevuta non è stata totalmente occultata nel senso che l’operazione risulta dalla contabilità ai fini delle imposte dirette;
- in misura proporzionale, per un ammontare che va dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000,00, qualora manchi l’annotazione nelle scritture contabili.
Anche in questi casi è possibile regolarizzare le violazioni applicando il ravvedimento con le modalità già esposte in precedenza.
Se il reverse charge viene erroneamente applicato ad operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad imposta, è possibile regolarizzare l’operazione espungendo dalla contabilità IVA sia il debito che il credito registrati, con effetti neutrali, fermo restando il diritto del cessionario/committente a recuperare l’imposta eventualmente non detratta (attraverso la nota di variazione o la richiesta di rimborso). Tale procedura si applica anche in caso di operazioni inesistenti. I casi sono sanzionati con l’irrogazione di una penalità tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000,00. Anche in questi casi è possibile il ricorso al ravvedimento operoso con l’abbattimento delle sanzioni in ragione dei termini prestabiliti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN