Costi black list: l’Agenzia fa chiarezza

Sai che dal 2016 i costi black list sono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti per tutti gli altri componenti negativi di reddito? Lo ha chiarito recentemente anche l’Agenzia delle Entrate.

Con la circolare n. 39 del 26 settembre 2016 infatti, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle vecchie e nuove regole per la deducibilità dei costi per operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata.

In particolare, viene precisato che dal 2016 la deducibilità dei costi non tiene conto del concetto di black list e le operazioni intercorse con i Paesi a fiscalità privilegiata seguono i principi ordinari. In buona sostanza, non vige più l’obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione.

Diverso discorso invece per quanto riguarda le annualità fino al 2014 e per il 2015, dal momento che per queste annualità valgono differenti discipline. Il regime di deducibilità dei costi black list, infatti, tra il 2015 ed il 2016 è stato interessato da diversi interventi normativi (la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, D.Lgs n. 147 del 14 settembre 2015, legge 208 del 28 dicembre 2015).

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 39 analizza tutta la disciplina e fornisce diversi chiarimenti utili per gestire ogni anno d’imposta senza dubbi e incertezze per i contribuenti interessati. Ecco qui di seguito una sintesi.

Regime vigente fino al periodo d’imposta 2014. La disciplina contenuta nell’articolo 110, comma 10 e seguenti del T.U.I.R. prevedeva una presunzione relativa di indeducibilità totale delle spese e dei costi derivanti da operazioni intercorsi con paesi black list, la disapplicazione di tale regola qualora l’impresa fosse stata in grado di fornire la prova che le imprese estere svolgevano prevalentemente un’attività commerciale effettiva e la separata indicazione dei costi black list nella dichiarazione dei redditi.

Nel periodo d’imposta 2014, continuava ad assumere rilevanza la lista contenuta nel decreto ministeriale 23 gennaio 2002 che contemplava una serie di Paesi esteri in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.

Regime vigente nel periodo d’imposta 2015. Tra le principali novità, si evidenzia il passaggio da un regime di totale indeducibilità dei costi black list a un nuovo regime che prevede la deducibilità dei costi nei limiti del loro valore normale.

L’onere della dimostrazione del valore normale dei beni e servizi acquistati è in capo al contribuente. Se il contribuente dimostra che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione dei costi spetta in misura piena.

Anche per il 2015, resta l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione dei redditi i costi back list, a prescindere che questi superino o meno il valore normale.

Regole vigenti dal periodo d’imposta 2016. Dal 2016 invece, i costi black list vengono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti per tutti gli altri componenti negativi di reddito.

La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato la disciplina speciale dettata dall’articolo 110 commi 10 e 12 bis del TUIR, cancellando l’obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La circolare chiarisce inoltre che la lista contenuta nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla Legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai si ritiene superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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