Tramite il comunicato stampa del 24 giugno scorso, l’Agenzia delle entrate ha reso noto l’invio di una comunicazione di anomalia, relativa alla dichiarazione dei redditi 2013 (redditi 2012), destinata alle persone fisiche anche titolari di partita IVA, per informarle di eventuali e possibili errori o dimenticanze commessi, quindi consentendo loro di “correggere il tiro”. Analizziamo i dettagli di tale comunicazione e i comportamenti adottabili.
Nelle lettere inviate tramite PEC o posta ordinaria, l’Agenzia spiega ai contribuenti che, dall’incrocio con i dati in Anagrafe tributaria, risultano delle somme non correttamente indicate nella dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2012.
Soggetti destinatari e tipologie di anomalie
I soggetti destinatari delle lettere sono contribuenti persone fisiche, tra cui anche i titolari di partita IVA.
Le anomalie riguardano alcuni redditi che, dai dati in possesso dell’Agenzia, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione Modello Unico o 730 presentata nel 2013 e non avrebbero quindi concorso alla formazione dell’imponibile.
Di seguito il dettaglio dei redditi che non risultano dichiarati e la relativa fonte di informazione che ne ha consentito l’incrocio:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati, controllo tramite Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta;
- assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge, controllo tramite Modello 730 o Modello Unico presentato dall’ex coniuge;
- redditi di partecipazione in società di persone, in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per il regime della trasparenza, controllo tramite Modello Unico Società di Persone o Modello Unico Società di Capitali presentato dalla società;
- redditi di capitale relativi a utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali, controllo tramite Modello 770 presentato dalla società;
- redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale e alcune tipologie di redditi diversi, controllo tramite Modello 770 presentato dal sostituto d’imposta;
- redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale), controllo tramite opzione per la rateizzazione espressa dal contribuente nel Modello Unico Persone Fisiche.
Le comunicazioni saranno recapitate tramite posta ordinaria o, per i titolari di partita IVA, agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) registrati nell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Il dettaglio di tutti gli elementi di anomalia riscontrati sarà invece disponibile all’interno del cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni pro-compliance.
Comportamenti adottabili se arriva la comunicazione
Se il contribuente riconosce i rilievi evidenziati dall’Agenzia, può correggerli tramite il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni correlate alla infedele dichiarazione in misura ridotta. Ricordiamo che con le modalità previste dal nuovo ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997), è possibile usufruire della riduzione a un sesto delle sanzioni.
Nel caso in cui il contribuente ritenga che i dati originariamente riportati nella dichiarazione dei redditi siano corretti (evitando così che l’anomalia riscontrata si tramuti in un vero e proprio avviso di accertamento), al fine di fornire informazioni relative al contenuto della comunicazione o precisazioni utili a eliminare l’incongruenza segnalata, sono invece a disposizione numeri telefonici ministeriali oppure, in alternativa, è possibile contattare uno degli Uffici Territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare Civis, il canale di assistenza dedicato agli utenti dei servizi telematici, che consente anche di inviare in formato elettronico gli eventuali documenti utili.
Fabrizio Tortelotti