Per accedere al nuovo regime forfetario di cui alla Legge 190/2014, così come modificata dalla Legge 208/2015, il contribuente deve essere in possesso di determinati requisiti che ne determinano il regime naturale. Solo in caso di inizio di nuova attività, quindi, è necessario esercitare l’apposita opzione da comunicare all’Agenzia delle entrate. Analizziamo requisiti e modalità di accesso in modo più approfondito.
I requisiti
L’accesso al regime è ammesso ai soggetti che nell’anno precedente hanno rispettato le seguenti condizioni:
- limite di ricavi e compensi rapportati ad anno e secondo il criterio di cassa entro determinate soglie stabilite in base al codice Ateco 2007 del contribuente; non assumono rilevanza i ricavi/compensi determinati in adeguamento agli studi di settore o parametri;
- spese per l’impiego di lavoro dipendente, di lavoro accessorio, co.co.pro., prestazioni di lavoro dell’imprenditore stesso e/o dei suoi familiari e compensi agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro entro il limite di euro 5.000,00; nel limite sono ricompresi gli oneri sociali e i contributi Inps e Inail;
- costo complessivo dei beni strumentali, al lordo delle quote di ammortamento, posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a euro 20.000,00 escludendo quelli di importo inferiore a euro 516,46 e considerando al 50% quelli ad uso promiscuo; vengono assunti secondo il valore normale i beni in locazione e in comodato, mentre i beni immobili sono irrilevanti.
La scelta del regime fiscale dal 1° gennaio 2016
I soggetti che già nel corso del 2015 avevano applicato il regime forfetario possono:
- proseguire in tale regime, in presenza dei requisiti sopra esposti;
- adottare il regime ordinario, per obbligo o per opzione.
I soggetti che nel corso del 2015 avevano applicato il regime dei minimi possono:
- proseguire in tale regime fino al termine dei 5 anni ovvero fino al compimento del 35° anno di età;
- adottare, in presenza dei requisiti richiesti, il regime forfetario;
- adottare il regime ordinario, per obbligo o per opzione.
I soggetti che nel corso del 2015 avevano applicato il regime ordinario possono:
- proseguire in tale regime;
- adottare il regime forfetario, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa e anche prima della scadenza del triennio.
L’opzione
Come abbiamo già sottolineato, il regime forfetario è il regime naturale del soggetto che rispetta tutti i requisiti richiesti, salvo opzione.
Per i contribuenti già in attività, provenienti dal regime ordinario, dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative produttive, l’opzione viene esercitata tramite il c.d. comportamento concludente.
I soggetti che iniziano una nuova attività, e che rispettano tutti i requisiti previsti, possono optare per il regime forfetario direttamente nel modello di inizio attività AA9/12, indicando il codice “2” nell’apposita sezione “Regimi fiscali agevolati” del quadro B.
Se intendono effettuare operazioni intracomunitarie, anche i soggetti forfetari devono compilare il quadro “I” del modello, ai fini dell’inserimento nell’elenco Vies.
Si ricorda, infine, che in sede di compilazione NON va assolutamente indicato il volume d’affari presunto nella sezione relativa all’attività esercitata; ciò perché il dato costituisce uno dei presupposti per l’applicazione del regime.
Rita Martin – Centro Studi CGN