Il super ammortamento nel modello Unico 2016

Chi ha acquistato un bene agevolabile con il “super ammortamento” ha già usufruito dei benefici fiscali con il modello Unico 2016 o potrà ancora farlo con la dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza naturale del 30 settembre 2016.

Si ricorda che con la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è stata introdotta una nuova norma che ha consentito una deduzione straordinaria dalla base imponibile IRPEF e IRES commisurata al 40% dell’ammortamento ordinario sui beni materiali strumentali nuovi acquistati (anche tramite leasing) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.

Gli investimenti devono riguardare beni strumentali “nuovi”, ovvero beni acquistati dal produttore o da soggetto diverso, mai utilizzati da parte del cedente o da altro soggetto, con esclusione dei beni merce e materiali di consumo.

Dal punto di vista fiscale, la norma prevede una variazione in diminuzione da calcolare in sede di dichiarazione dei redditi pari al 40% dell’ammortamento ordinario del costo del nuovo bene acquistato. A tal fine i quadri RF, RG, e RE prevedono un apposito rigo, colonna e/o codice atto ad identificare la maggiore componente di costo derivante dal “super ammortamento”.

Nello specifico, la variazione in diminuzione relativa al maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, andrà indicata:

  • nel modello Unico SC 2016, nel rigo RF 55 con il codice 50;
  • nel modello Unico PF e SP, nel rigo RF55 con il codice 50 o nel rigo RE7 (colonna 1 e 2) o nel rigo RG 22 con il codice 27.

Troviamo un’eccezione per il quadro LM in quanto, in ragione dei regimi fiscali che accoglie, non assume alcuna rilevanza la singola tipologia di costo. Infatti, per i soggetti che fruiscono del regime dell’imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità, un unico rigo accorpa l’intero ammontare dei costi attribuibili all’attività svolta, mentre per i soggetti che fruiscono del regime forfetario, i costi sostenuti non assumono alcuna rilevanza e non vengono evidenziati.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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