Il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo che modifica il Jobs Act. Vediamo quindi, in sintesi, che cosa cambierà per quanto riguarda lavoro accessorio, ammortizzatori sociali, NASPI, stato di disoccupazione, lavoratori disabili e dimissioni telematiche.
Il 23 settembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del decreto legislativo a modifica di 5 degli 8 decreti attuativi della Legge 183/2014 (c.d. Jobs Act): saranno, infatti, modificati il c.d. T.U. dei contratti di lavoro (D.Lgs. 81/2015) e i 4 decreti emanati il 14 settembre 2015, ossia i nn. 148 (ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro), 149 (attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale), 150 (servizi per il lavoro e delle politiche attive) e 151 (razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità).
Tra le azioni “correttive” del Governo spiccano l’introduzione di un nuovo obbligo comunicativo in tema di lavoro accessorio, la possibilità di prorogare periodi di CIGS nei casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, l’aumento della durata della NASpI per i lavoratori stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l’inasprimento del regime sanzionatorio relativamente alle violazioni della normativa del collocamento obbligatorio e la modifica delle procedure autorizzative in tema di videosorveglianza e controllo a distanza dei lavoratori.
Di seguito le principali modifiche, in pillole.
LAVORO ACCESSORIO
Confermati i limiti economici per la fruizione dei c.d. voucher (euro 2.000,00 netti annui per ogni committente con qualifica di impresa o professionista nel limite globale di euro 7.000,00 netti annui a favore del prestatore), viene introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti di comunicare, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, alla sede competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ex DTL), a mezzo SMS o e-mail, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Lo stesso obbligo viene previsto per i committenti imprenditori agricoli, ma solamente “con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni”.
La sanzione amministrativa per la violazione di tale nuovo obbligo comunicativo viene prevista nella misura da euro 400 a euro 2.400 per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di accedere al pagamento della sanzione ridotta tramite l’istituto della diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Viene prevista la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» (in corso da almeno 12 mesi o stipulati prima del 1° gennaio 2016) in «espansivi», a patto che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
Una modifica importante riguarda anche la tempistica della procedura in materia di CIGS (e dunque anche per CdS): non sarà più necessario attendere 30 giorni dalla presentazione della domanda, anzi entro lo stesso termine dovrà iniziarsi effettivamente la riduzione o la sospensione dell’orario dei lavoratori interessati, che potranno dunque accedere, sin dalla stipula dell’accordo sindacale, del trattamento di integrazione salariale.
Viene inoltre prevista la possibilità per le aziende “di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale”, condizionanti le possibilità di sviluppo economico territoriale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di prorogare la riduzione contributiva del 35% di cui all’art. 6, comma 4, D.L. 510/1996 per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (comunque non superiore a 24 mesi).
Viene inoltre concesso maggior tempo per presentare le istanze di CIG in caso di eventi oggettivamente non evitabili (es. pioggia, neve, crolli, eventi tellurici, ecc.) d’intervento di cassa integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento e non più, come disposto in precedenza, entro i 15 giorni successivi l’inizio della sospensione o riduzione attività.
NASPI
Buone notizie per gli stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali licenziati o dimessisi per giusta causa nel 2016 e percettori di NASpI, che si vedranno aumentare di un mese la durata del relativo ammortizzatore sociale qualora la durata di quest’ultimo, calcolata ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 22/2015 sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente alle prestazioni di disoccupazione (non in caso di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi 4 anni), a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a 12 settimane.
STATO DI DISOCCUPAZIONE
Cambia la definizione di disoccupato: tale verrà considerato il soggetto privo di impiego che dichiara, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego»;
LAVORATORI DISABILI
Viene abbassata di un punto la percentuale di riduzione della capacità lavorativa necessaria per la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, passando dal 61% al 60%.
Relativamente al collocamento obbligatorio viene inoltre inasprito il regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di invio del prospetto informativo e la mancata copertura della quota d’obbligo: la sanzione ammnistrativa viene ora legata alla misura del contributo esonerativo di cui all’art. 5, comma 3-bis, L. 68/1999 (si passa da una sanzione in misura fissa a “una somma pari a cinque volte la misura” del predetto contributo). L’inasprimento della sanzione viene mitigato dall’applicabilità della procedura della diffida ex art. 13, D. Lgs. 124/2004.
DIMISSIONI TELEMATICHE
Tra i soggetti ammessi a trasmettere per via telematica le dimissioni e risoluzioni consensuali dei lavoratori dipendenti vengono annoverati anche i Consulenti del Lavoro e le sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (ex DTL).
Le novità sopra descritte entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Legislativo in Gazzetta Ufficiale del Decreto.
Francesco Geria – LaborTre