Per via del progressivo ampliamento dei settori interessati dal reverse charge (o “inversione contabile”), il Legislatore ha delineato uno specifico regime sanzionatorio in merito ad eventuali irregolarità nell’applicazione di tale meccanismo, introducendo una disciplina articolata e improntata a criteri di proporzionalità tra la misura della sanzione e la gravità della violazione secondo quanto previsto dalla riforma sulle sanzioni tributarie.
Il reverse charge si applica esclusivamente se il cessionario/committente è un soggetto passivo IVA e comporta, in deroga alle regole generali in materia, il versamento dell’IVA da parte del cessionario/committente anziché del cedente/prestatore. Tale meccanismo comporta i seguenti comportamenti in capo ai soggetti interessati.
- il cedente/prestatore emette una fattura senza addebito dell’IVA, evidenziando che si tratta di operazione assoggettata al reverse charge;
- il cessionario/committente:
- integra la fattura con indicazione dell’aliquota applicabile e dell’ammontare dell’IVA;
- annota la fattura così integrata nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, nonché nel registro degli acquisti.
Premesso ciò, in questo articolo approfondiamo il caso relativo all’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi del mancato assolvimento dell’IVA da parte del cessionario/committente.
Nel caso in cui il cessionario/committente, pur avendo ricevuto una fattura senza IVA recante la dicitura che lo obbliga all’applicazione dell’IVA con il reverse charge, non provveda alla relativa integrazione e annotazione nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, viene applicata una sanzione:
- in misura fissa, compresa tra € 500,00 ed € 20.000,00, se la fattura ricevuta non è stata totalmente occultata, ma risulta, comunque, dalla contabilità ai fini delle imposte dirette;
- in misura proporzionale, per un ammontare che va dal 5% al 10% dell’imponibile, con un minimo di € 1.000,00, qualora manchi anche l’annotazione nelle scritture contabili ai fini delle imposte dirette.
È possibile regolarizzare la violazione quando la fattura risulta dalla contabilità applicando le regole del ravvedimento operoso che prevedono l’applicazione della sanzione minima di € 500 con una riduzione in ragione del termine in cui viene regolarizzata l’operazione. In tal caso il contribuente dovrà:
- integrare la fattura;
- registrare tale documento sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti;
- versare la sanzione ridotta, pari a:
- € 55,56 (€ 500 x 1/9), se il ravvedimento viene effettuato entro 90 giorni successivi alla commissione della violazione;
- € 62,50 (€ 500 x 1/8), se la violazione viene regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- € 71,43 (€ 500 x 1/7), se la violazione viene regolarizzata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- a € 83,33 (€ 500 x 1/6), se la violazione viene regolarizzata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa;
- a € 100,00 (€ 500 x 1/5), se la violazione viene regolarizzata dopo la consegna del processo verbale di constatazione.
Qualora si tratti di fattura non risultante dalla contabilità, la regolarizzazione della violazione mediante ravvedimento operoso potrà essere effettuata facendo riferimento alla sanzione minima pari al 5% degli imponibili non documentati con un minimo di € 1.000. Anche in tal caso il contribuente dovrà integrare e registrare la fattura sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti e provvedere al versamento della sanzione ridotta in ragione del momento in cui avviene la regolarizzazione (per esempio 0,5556%, pari al 5% x 1/9, dei corrispettivi non documentati, con un importo minimo di € 111,11, pari a € 1.000,00 x 1/9, se il ravvedimento viene effettuato entro 90 giorni successivi alla commissione della violazione, e così via in relazione agli altri momenti previsti).
In entrambi i casi, qualora la violazione comporti un minor versamento d’imposta per il periodo in cui il documento avrebbe dovuto essere annotato, il contribuente dovrà inoltre versare:
- l’imposta non versata, indicando nel Mod. F24 il codice tributo relativo al periodo di riferimento;
- gli interessi legali (codice tributo 1991);
- la sanzione ridotta (codice tributo 8904).
L’eventuale presenza di indebita detrazione, per effetto di limitazioni all’esercizio del diritto, rende necessario ravvedere anche tale fattispecie. Qualora sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA sarà necessario ravvedere anche la sanzione per infedele dichiarazione che andrà corretta con una dichiarazione integrativa.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN