Bonus casa: estensione della detrazione al convivente more uxorio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016, ha affrontato il tema del diritto alle detrazioni per spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal “convivente more uxorio”. Vediamo quali sono le principali novità.

Si ricorda che, secondo la Circolare Ministeriale n. 121 dell’11 maggio 1998, la detrazione compete anche al familiare che convive con il possessore dell’immobile, a condizione che si tratti del soggetto che ha sostenuto le spese dell’intervento edilizio. A tal fine, è infatti necessario che le fatture e i bonifici di pagamento siano intestati al familiare convivente.

Per familiare convivente, ai sensi dell’art.5 del TUIR, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per essi, così come riportato dall’Agenzia stessa con la Risoluzione n. 184 del 12 giugno 2002 e con la Circolare del 20 aprile 2005, la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori e il titolo che attesta la disponibilità dell’immobile è dato dalla condizione stessa di familiare convivente, non essendo necessario un ulteriore contratto di comodato.

Tuttavia, a seguito dell’approvazione della Legge n.76 del 20 maggio 2016, essendo stato equiparato il vincolo derivante dalle unioni civili fra persone dello stesso sesso a quello prodotto dal matrimonio, anche se la stessa comparazione non è stata disposta per le convivenze di fatto, sono stati comunque estesi ai conviventi di fatto alcuni diritti spettanti ai coniugi e sono stati riconosciuti al convivente superstite il diritto di abitazione, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Sulla base della nuova normativa, l’Agenzia delle Entrate si è espressa chiaramente con la sopra citata Risoluzione n. 64 del 28 luglio 2016, precisando che il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, può fruire della relativa detrazione IRPEF.

In altre parole, con la Risoluzione in oggetto si estendono al convivente non coniugato le regole previste per i familiari conviventi e, pertanto, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Da segnalare che, come per i familiari conviventi, la disponibilità dell’immobile conseguente alla convivenza non necessita di ulteriori dimostrazioni o documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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