La violazione degli obblighi di trasmissione telematica delle dichiarazioni, posta in capo agli intermediari abilitati comporta, come è noto, l’irrogazione di una specifica sanzione prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241. Vediamo nello specifico di cosa si tratta e come rimediare.
Innanzitutto occorre precisare che la dichiarazione tardiva, per l’intermediario abilitato, ha un significato diverso rispetto a quella data dal contribuente.
L’obbligo dell’intermediario di assunzione all’impegno della trasmissione telematica della dichiarazione fiscale (sia essa legata all’Unico persone fisiche, piuttosto che Unico società di capitali, IRAP, etc) e la data di firma apposta sull’impegno e indicata nel frontespizio della dichiarazione determinano il dato di partenza dal quale stabilire la tardività dell’invio della dichiarazione effettuato dall’intermediario.
Il professionista abilitato all’invio delle dichiarazioni fiscali è sottoposto ad un regime sanzionatorio legato alla tardività dell’invio delle dichiarazioni stesse, al verificarsi di due fattispecie diverse:
- l’invio della dichiarazione oltre il termine di presentazione (questo anno il termine era il 30 settembre 2016);
- l’invio della dichiarazione oltre la scadenza ordinaria e oltre un mese dalla data di assunzione dell’impegno.
Per chiarezza si riportano due esempi esplicativi delle casistiche sopra descritte:
- il primo caso si verifica quando, ad esempio: il Dott. Bianchi (dottore commercialista) riceve dal Sig. Rossi (contribuente) l’impegno alla trasmissione telematica del suo Unico PF 2016 in data 25/08/2016 e provvede alla trasmissione della dichiarazione il 02/10/2016;
- nel secondo caso, invece, il Dott. Bianchi riceve l’impegno alla trasmissione debitamente firmato dal Sig.Rossi e datato 02/10/2016 ma provvede all’invio della dichiarazione solo in data 04/11/2016.
Il fatto che le sanzioni poste in capo all’intermediario abilitato rientrano nell’alveo delle sanzioni amministrativo – tributarie fa sì che gli intermediari possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’intermediario potrà regolarizzare l’omessa trasmissione telematica della dichiarazione soltanto se quest’ultima viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione, beneficiando della riduzione della sanzione (che va da un minimo di € 516 ad un massimo di € 5.164) ad un decimo del minimo (€ 51,00), il cui versamento andrà effettuato contestualmente alla regolarizzazione, ferma restando l’impossibilità per l’intermediario di avvalersi in tale sede dell’istituto del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1197.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN