La tassazione secondo il criterio di cassa per i soggetti in contabilità semplificata sarà una delle novità che riguarderà le imprese di più ridotte dimensioni e i loro consulenti, che dovranno applicare le nuove regole. Chiariamo meglio quali sono le conseguenze di questa novità per gli addetti ai lavori.
Stando alle prime anticipazioni contenute nel disegno di legge, con riferimento all’anno d’imposta 2017, le imprese in contabilità semplificata dovranno determinare il reddito d’impresa secondo il criterio di cassa e non più secondo l’attuale criterio di competenza. L’obiettivo, sempre lodevole nelle intenzioni, è quello di limitare gli effetti negativi legati a possibili cronici ritardi di pagamento. A questi obiettivi si legano gli appesantimenti burocratici in capo ai professionisti che dovranno verificare gli estratti conto o la scheda di cassa per intercettare le fatture che sono state effettivamente riscosse e pagate.
Il concetto alla base della determinazione del reddito secondo il criterio di cassa è quello di far coincidere i ricavi e i costi con il momento dell’effettivo incasso o pagamento. La riforma non modifica i limiti stabiliti per l’accesso alla contabilità semplificata, che restano stabiliti a euro 400.000 e euro 700.000 a seconda che l’impresa operi nel settore dei servizi oppure in altri settori e punta a riscrivere gli artt. 66 del Tuir, per quanto concerne i criteri di determinazione del reddito, e 18 del DPR 600/1973, per quanto concerne i registri obbligatori.
L’art. 66, primo comma, del TUIR risulterà così modificato:
“Il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa.”
È il caso di mettere a confronto la prossima nuova formulazione con quella attualmente vigente che così recita:
“Il reddito d’impresa dei soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata che non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi conseguiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso.”
È confermato il concorso al reddito di altri componenti positivi e negativi, quali proventi immobiliari (art. 90 del TUIR), plusvalenze (art. 86 del TUIR), sopravvenienze attive (art. 88 del TUIR), minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101 del TUIR). Confermato anche il comma 2 dell’art. 66 per la deduzione delle quote di ammortamento.
Nella sostanza, la norma prevede che ai fini della determinazione del reddito di impresa di tali soggetti assumono rilevanza i ricavi “percepiti” e le spese “sostenute”. Si deroga, quindi, al criterio della competenza, sia per i ricavi che per i costi d’impresa, che comportava l’obbligo di tassare ricavi a prescindere dall’effettiva riscossione e di consentire la deduzione dei costi a prescindere dall’effettivo pagamento. Il nuovo criterio che verrà adottato viene mutuato da quello previsto per il lavoro autonomo, dove si determina il reddito con il criterio di cassa.
Come regola generale, valida anche nella fase di passaggio da un regime all’altro, viene stabilito che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi.
La possibilità di determinare il reddito d’impresa con il criterio di cassa dovrebbe favorire l’opzione per il regime di liquidazione dell’IVA per cassa, introdotto dall’art. 32-bis del D.L. n. 83 del 2012. Fino ad ora, infatti, la necessità di dovere, comunque, applicare il criterio di competenza economica per la determinazione del reddito d’impresa, ha reso complicato aderire al regime “IVA per cassa”, dal momento che tale scelta, in pratica, rendeva obbligatorio tenere una doppia contabilità: il regime di cassa per la liquidazione dell’IVA e il regime di competenza per la determinazione del reddito d’impresa. Sarà naturale aderire al regime dell’IVA per cassa posto che per determinare il reddito si dovrà necessariamente tenere la “contabilità di cassa”.
Per quanto concerne la tenuta dei registri contabili, conformemente al regime previsto, sarà possibile:
- istituire distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica, con riferimento alla data di incasso o di pagamento, i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio. Negli stessi registri vanno annotati i diversi componenti positivi e negativi di reddito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- in alternativa è possibile sostituire i registri cronologici con gli ordinari registri IVA a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta. Le registrazioni effettuate ai fini IVA non corrispondenti all’incasso del corrispettivo o al pagamento della spesa nel relativo anno comporteranno l’indicazione a fine dell’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN