Per la cessione di materiali e di beni per l’edilizia può essere applicata l’aliquota Iva del 4%, del 10% o del 22%, a seconda che i beni siano considerati materie prime e semilavorati, ai quali è applicata sempre l’aliquota Iva del 22%, ovvero beni diversi dalle materie prime e semilavorati, ai quali è applicabile l’aliquota Iva del 4% o del 10%. Ai beni finiti è applicabile l’aliquota ridotta: vediamo quando e come.
Si definiscono “beni finiti”, come specificato nella Circolare AE 1/1994 “… quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile”.
Sono tali, quindi:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- sanitari per bagno;
- prodotti per impianti idrici;
- prodotti per impianti di riscaldamento, quali, ad esempio, caldaia, termosifoni, tubazioni, ecc.;
- i prodotti per impianti elettrici, quali, ad esempio, contatori, fili elettrici, interruttori, ecc.;
- i prodotti per impianti del gas, quali, ad esempio, contatori, tubazioni, ecc.;
- scale a chiocciola e retrattili.
Non sono considerati “beni finiti”, invece, quelli che costituiscono materie prime e semilavorate per l’acquirente, così come indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 14 del 17 aprile 1981; tali sono, ad esempio, cemento, mattoni, chiodi, ferro, gesso, ecc.
Alle prestazioni accessorie di posa in opera viene applicata la medesima aliquota Iva relativa alle cessioni dei beni, ai sensi dell’art.12 del DPR 633/72.
Iva al 4%
Così come indicato nella Tabella A, parte II n. 24), allegata al DPR 633/72, va applicata l’aliquota Iva ridotta del 4% ai beni finiti utilizzati per la costruzione di edifici economici, senza a nulla rilevare la successiva cessione dell’immobile, che può avvenire anche con aliquota Iva diversa.
Iva al 10%
Così come indicato nella Tabella A, parte III n. 127-sexies, allegata al DPR 633/72, va applicata l’aliquota Iva ridotta del 10% alla cessione di beni forniti per la costruzione di:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- linee di trasporto metropolitane, tranviarie e ad impianto fisso;
- impianti di produzione e reti di distribuzione di calore/energia;
- impianti di produzione e reti di distribuzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica/eolica;
- impianti di depurazione collegati a reti fognarie;
- edifici assimilati ai fabbricati “Tupini”.
Così come indicato, poi, nella Tabella A, parte III n. 127-terdecies, allegata al DPR 633/72, viene utilizzata sempre l’aliquota Iva del 10% per tutte le cessioni di beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio escluse le manutenzioni straordinarie e ordinarie.
Iva al 22%
Per tutto quanto non specificato, va applicata l’aliquota ordinaria del 22%. Va ricordato che l’applicazione delle aliquote ridotte del 4% e del 10% è subordinata al rilascio di una dichiarazione scritta da parte dell’acquirente o del soggetto che provvede alla costruzione, con indicazione dell’utilizzo del bene.
Rita Martin – Centro Studi CGN