Nel caso di studi professionali associati, per giurisprudenza ormai consolidata e per prassi documentata da parte della Polizia di stato, lo status giuridico utilizzato al fine di definire la proprietà delle autovetture, è assimilato a quello delle Associazioni non riconosciute ancorchè tali soggetti siano privi di personalità giuridica. Pertanto, la carta di circolazione può essere intestata direttamente a nome dello studio associato, con riferimento alla relativa sede, nella persona che ne ha la legale rappresentanza.
Le stesse considerazioni valgono in riferimento al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
Spesso accade che i professionisti associati dello studio associato portino in deduzione ai fini fiscali (dai redditi dello studio associato) il costo delle auto a loro intestate personalmente (incluse le relative quote di ammortamento).
In quest’ultimo caso la difformità tra la “deduzione fiscale” e l’intestazione a livello di “proprietà” del bene può determinare una ripresa fiscale da parte del Fisco per non inerenza del costo (proprietà dell’auto in capo all’associato) e delle problematiche in fase di cessione della stessa.
La cessione dell’autovettura che è entrata a far parte della sfera professionale nelle modalità sopra descritte potrebbe far sì che si determini una plusvalenza tassabile in capo allo studio associato, data dalla differenza tra il prezzo di cessione e il costo storico-fondo ammortamento (somma di tutte le quote di ammortamento dedotte negli anni precedenti).
Tale ultima fattispecie di imponibilità della plusvalenza in capo allo studio associato si determina nel caso di cessione in cui l’autovettura risulta intestata allo studio stesso.
Per ovviare alla problematica della deducibilità del costo dell’auto intestata al professionista dello studio associato è possibile trattare i costi come meri rimborsi spese sostenute dal professionista (associato).
Nello specifico una soluzione potrebbe configurarsi nella stipula di un contratto di comodato d’uso gratuito (che ai sensi dell’art.3 della tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 è soggetto a registrazione solo in caso d’uso) nel quale viene specificato che tutte le spese inerenti all’utilizzo dell’autovettura sono a carico del comodatario.
In quest’ultimo caso sarà possibile portare in deduzione dal reddito prodotto dallo studio associato tutte le spese inerenti l’utilizzo dell’autovettura, eventualmente nella misura ridotta prevista dalla normativa fiscale di riferimento.
Restano esclusi dai suddetti costi deducibili delle autovetture (previa stipula del contratto di comodato d’uso gratuito) le quote di ammortamento dell’autovettura (in quanto il bene, in questo caso, risulta di proprietà della persona fisica ancorché professionista associato).
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN