I rimborsi chilometrici sono quei rimborsi che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Chiariamo qual è la loro disciplina fiscale.
Per affrontare il tema del regime di tassazione in capo al dipendente di tali rimborsi, si deve fare riferimento all’art. 51, co. 1 del TUIR che considera reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Il successivo comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell’ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del Comune ove è ubicata la sede di lavoro.
I rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.
Laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore a quella calcolata dalla sede di servizio, al dipendente verrà erogato un rimborso chilometrico di minor importo, sempre totalmente non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR.
Nell’ipotesi contraria in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria abitazione, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, al dipendente potrà essere erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore. Tuttavia, la differenza rispetto al rimborso che avrebbe percepito in caso di rimborso calcolato dalla sede di servizio alla località di missione, è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1 del TUIR.
Le indennità erogate per i trasferimenti effettuati all’interno del Comune dove si trova la sede lavorativa sono invece soggette totalmente a tassazione.
Per effettuare il calcolo dell’ammontare di rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore dipendente, si fa riferimento alle tabelle ACI, le quali prevedono due tipologie di costi annui di percorrenza:
- proporzionali, ovvero correlati al grado di utilizzo del veicolo (esempio: carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);
- non proporzionali, ovvero costi fissi svincolati dal grado di utilizzo del veicolo (esempio: assicurazione RCA, tassa automobilistica).
L’azienda, ai fini della determinazione del costo chilometrico, potrà riconoscere solo la parte di costi proporzionali (in questo caso il rimborso è interamente deducibile se l’autovettura rientra nella categoria dei 17 cavalli fiscali, se benzina, o 20 cavalli fiscali, se diesel) oppure potrà riconoscere i costi proporzionali e una parte di quelli non proporzionali. In tale seconda ipotesi, i costi non proporzionali dovranno essere computati sulla base di criteri che tengano conto sia dell’utilizzo personale, sia di quello lavorativo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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