Sai che in caso di troppi debiti è possibile attivare una procedura per liberarsene definitivamente? Si tratta della composizione della crisi da sovraindebitamento. Cos’è? E come funziona la procedura per il debitore? Chi può fare la domanda?
La composizione della crisi da sovraindebitamento è una procedura che può essere richiesta solo dai piccoli imprenditori, professionisti e privati o da soggetti a cui non si applica la legge fallimentare.
Facciamo un esempio concreto! Paolo e Chiara sono due coniugi, entrambi lavoratori dipendenti, che sottoscrivono un mutuo per l’acquisto della casa e un prestito per l’acquisto dell’arredamento. A causa della crisi economica, entrambi perdono il loro lavoro. Non riescono più a pagare le rate del mutuo e le rate della finanziaria. Cosa possono fare?
Una possibilità a cui potrebbero ricorrere Paolo e Chiara è appunto quella di attivare la procedura prevista dalla Legge 3/2012 dal momento che i due soggetti hanno tutti i requisiti necessari per avviare la procedura.
La norma, integrata anche dal D.L. 179/2012, prevede l’applicazione di diverse procedure: il piano del consumatore, l’accordo del debitore o la liquidazione dei beni. Anche l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 6 maggio 2015, ha precisato che ai fini della composizione della crisi, il consumatore può scegliere tra la proposta di accordo con i creditori e la proposta di piano del consumatore, mentre il debitore “non consumatore” può fruire soltanto della proposta di accordo con i creditori.
La procedura di liquidazione dei beni, invece, è una valida alternativa per entrambi i soggetti, qualora per loro, risulti davvero impossibile la “risoluzione bonaria” della crisi da sovraindebitamento.
Per avviare la procedura, i soggetti interessati devono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento e cioè in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Il sovraindebitamento è caratterizzato da una situazione in cui il debito contratto è maggiore del reddito disponibile con sopravvenuta impossibilità ad estinguere il debito, sia per la persona privata che per l’impresa non soggetta alla legge fallimentare. Alcune delle cause che possono portare a situazioni economiche e psicologiche catastrofiche per il debitore (e la famiglia) sono per l’appunto la perdita del lavoro, una malattia prolungata, una significativa riduzione dello stipendio o altri particolari gravi casi.
Come attivare la procedura?
I soggetti interessati devono depositare presso il tribunale territorialmente competente una proposta che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma.
L’accordo richiede il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi mentre il piano prescinde dall’accordo con i creditori e sarà valutato dal Tribunale secondo convenienza e meritevolezza del debitore.
Chi assiste i soggetti interessati alla procedura di risanamento? Ad assistere i soggetti interessati alla procedura sono gli Organismi di Composizione della Crisi (cosiddetti OCC) iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tali organismi svolgono funzioni di ausilio ai debitori, ai creditori e ai Giudici ed assumono tutte le iniziative dirette alla predisposizione del piano di ristrutturazione, del programma di liquidazione e alla relativa esecuzione.
Gli Organismi di Composizione della Crisi possono essere costituiti anche dagli Ordini professionali dei Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai nonché da professionisti o da società tra professionisti che possiedono i requisiti richiesti dall’articolo 28 della legge fallimentare o da un Notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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