Entro il 31 gennaio 2017, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie, per il secondo anno consecutivo, sono tenuti a comunicare al sistema tessera sanitaria i dati e le fatture delle prestazioni rese nel corso del 2016 ai loro pazienti. Chi sono i soggetti interessati e quali le novità rispetto allo scorso anno?
I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione al sistema tessera sanitaria sono le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero, i policlinici universitari, le farmacie, le strutture accreditate e i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e odontoiatri.
Il D.M. 01.09.2016 ha, invece, previsto a partire dalle operazioni effettuate dal 01/01/2016, l’estensione dell’obbligo di invio al sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche ai seguenti soggetti: psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia, esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, veterinari e parafarmacie.
Si ricorda che l’obbligo era già stato ampliato dall’articolo 1 comma 949 lettera a della Legge 208/2015 a carico delle strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari ancorché non accreditate con il servizio sanitario nazionale.
Come effettuare l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria?
L’invio della comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria può essere effettuato dallo stesso soggetto interessato all’invio o da terzi soggetti delegati (commercialisti, associazioni di categoria o altri soggetti abilitati all’invio telematico).
Per il conferimento della delega, il soggetto obbligato all’invio dei dati deve collegarsi con le proprie credenziali al sito del sistema tessera sanitaria e tramite la funzione di “gestione deleghe” presente sul sito, indicare il soggetto terzo di sua fiducia che intende delegare per l’invio della comunicazione.
Quali dati devono essere inviati?
L’obbligo di invio riguarda i dati dei documenti di spesa come scontrini, fatture e ricevute rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, devono essere inviate tutte le fatture relative alle prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate alle persone fisiche.
Per quanto riguarda invece le spese relative agli interventi e ai trattamenti di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera, vanno anch’esse comunicate al sistema tessera sanitaria (indicando il codice “IC”) e sempre con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti di medicina estetica ambulatoriale ed ospedaliera.
Per ciascuna spesa da comunicare al sistema tessera sanitaria dovranno essere indicati il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa, i dati del soggetto che ha emesso il documento fiscale, la data del documento fiscale che attesta la spesa, la tipologia di spesa, l’importo della spesa o del rimborso e la data del rimborso.
Nel caso in cui non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente, la spesa non deve essere trasmessa, considerato che il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e che rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione.
Le sanzioni per chi non comunicherà i dati sono pesanti! In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, con un massimo di 50.000 euro. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro.
In caso di errata comunicazione dei dati, la sanzione non viene applicata se l’invio dei dati corretti è effettuato entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.
L’obiettivo del fisco italiano è quello di far confluire i dati comunicati al sistema tessera sanitaria nei modelli 730 e Unico precompilati che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti italiani a partire dal prossimo mese di aprile.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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