Con l’approvazione da parte del Senato della Repubblica e con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, la Legge di Stabilità 2017 diviene Legge dello Stato. Di seguito le principali novità in materia di salario di produttività, aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata INPS e APE.
Salario di produttività (imposta sostitutiva sul premio di rendimento)
Per il 2017:
- innalzamento della soglia del reddito di produttività agevolabile a cui applicare l’imposta sostitutiva del 10% a € 3.000,00. Per i lavoratori coinvolti in progetti di partecipazione societaria la soglia di reddito agevolato aumenta a € 4.000,00 annui lordi;
- ampliamento a € 80.000,00 annui (dagli attuali € 50.000) del limite di reddito da lavoro dipendente in capo ai lavoratori nell’anno precedente;
- i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente – relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario – e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell’imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato;
- le seguenti somme, valori o servizi qualora percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, sono esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata):
- i contributi alle forme pensionistiche complementari;
- i contributi di assistenza sanitaria;
- il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti.
Riduzione aliquota contributiva iscritti gestione separata INPS
Riduzione dell’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all’articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%.
APE – anticipo finanziario a garanzia pensionistica
Viene introdotta, in regime sperimentale dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’APE – l’Anticipo della pensione – ma che avrà un costo. Questi requisiti:
- accessibile ai soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
- età anagrafica minima di 63 anni;
- maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
- anzianità contributiva di 20 anni;
- pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);
- non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto;
- l’entità minima e massima dell’APE richiedibile sono determinate con successivo DPCM, mentre la durata minima è di 6 mesi;
- dovrà essere restituita a rate in 20 anni;
- il trattamento è finanziato dalle banche ma erogato dall’INPS.
APE sociale
Prevista in via sperimentale dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, per i soggetti disoccupati ed altre categorie svantaggiate, l’APE sociale sarà finanziata direttamente dallo Stato, con una indennità mensile massima di € 1.500,00.
Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- età anagrafica minima di 63 anni;
- soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104 e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di € 8.000 annui.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato