La Legge di Bilancio 2017 ha rinnovato e modificato tutta una serie di detrazioni Irpef relative alle spese sostenute sugli immobili. Sono state prorogate, e modificate, le detrazioni del 50% e del 65%, l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, le detrazioni del c.d. ecobonus e le spese per la messa in sicurezza delle zone sismiche. Ci sono, tuttavia, alcune detrazioni, già previste per il 2016, che non sono state oggetto di proroga. Vediamo quali sono.
Nella Legge di Bilancio 2017 non viene disposta alcuna proroga per:
1) L’Iva sugli immobili abitativi, prevista dalla Legge 208/2016 art.1 c.56.
L’agevolazione, valida quindi solo per l’anno d’imposta 2016, prevedeva una detrazione Irpef, pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione agli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B e cedute dalle imprese costruttrici, da ripartirsi in 10 quote annuali di pari importo.
Condizioni necessarie per usufruirne, ma solo per il 2016, sono:
- la ditta costruttrice applica l’IVA nella fattura di vendita, in base alla tipologia di immobile (4% per l’immobile non di lusso e 22% per quello considerato di lusso);
- l’immobile acquistato deve essere a destinazione residenziale di categoria catastale da A1 ad A11, escluso A10, anche non necessariamente adibito ad abitazione principale;
- l’immobile deve avere un indice di prestazioni energetiche di categoria A o B, certificate dall’APE.
2) L’acquisto di mobili, per la loro abitazione principale, da parte delle giovani coppie, così come disposto dalla Legge 208/2016 art.1 c.75.
L’agevolazione, prevista, quindi, per il solo periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, consiste in una detrazione del 50% su un limite di spesa di euro 16.000,00 relativo all’acquisto effettuato da giovani coppie di mobili destinati all’arredo di immobili acquistati ed adibiti a loro abitazione principale.
La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono determinati requisiti che si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno 2016, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione.
Con la Circolare 7/E/2016 sono stati definiti tutti i chiarimenti del caso con riferimento alle condizioni necessarie per usufruirne:
- età della coppia – nel 2016 almeno uno dei due componenti non deve aver compiuto 35 anni; è possibile compierli nell’anno, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui ciò avviene;
- l’acquisto dell’immobile, che dev’essere nuovo, deve avvenire o nel 2015 o dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016; se l’acquisto è effettuato da uno solo dei componenti la coppia, deve essere effettuato da colui che non ha superato il 35° anno d’età nel 2016;
- il nucleo familiare della coppia dev’essere costituito da almeno tre anni; per le coppie coniugate è sufficiente che il matrimonio avvenga nel corso del 2016, mentre per le coppie more uxorio è necessario verificare la residenza anagrafica, attestabile anche mediante autocertificazione.
Rita Martin – Centro Studi CGN