Il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015 ha introdotto notevoli novità fra cui l’obbligatorietà dello schema del rendiconto finanziario per i bilanci di forma ordinaria. Ma a cosa serve il rendiconto? Quali sono le informazioni in esso contenute? Cerchiamo di dare risposta a queste due domande.
Il D.Lgs. 139/2015 ha inserito un nuovo articolo di legge, il 2425-ter C.C., il quale recita “Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. Analizziamo i concetti chiave di questa disposizione.
Innanzitutto, il nuovo articolo ci informa che il rendiconto deve riferirsi all’esercizio corrente e quello precedente. In realtà, per i bilanci ordinari, è richiesto obbligatoriamente sia per il bilancio con annualità precedente sia per il bilancio di primo anno (azienda neo costituita). In sua assenza, il file del bilancio in formato xbrl non risulta valido per il deposito al Registro delle Imprese. Il validatore di Infocamere restituisce un messaggio d’errore con la descrizione che nel “bilancio ordinario manca il rendiconto finanziario, prospetto obbligatorio (D.Lgs. 139/2015)”.
Per quanto riguarda l’ammontare delle disponibilità liquide, esse comprendono depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa anche espressi in valuta estera. In particolare, l’OIC 10 richiede che nell’analisi delle disponibilità liquide, se rilevanti, in calce al rendiconto finanziario, la società presenti l’ammontare dei saldi che non sono liberamente utilizzabili dalla società e nella nota integrativa ne dia dettaglio spiegando le circostanze in base alle quali tale ammontare non è utilizzabile. Tali circostanze possono essere, ad esempio, restrizioni legali che rendono i saldi non utilizzabili o un conto corrente vincolato.
Il rendiconto finanziario fornisce, quindi, informazioni utili per valutare la situazione finanziaria (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e la sua evoluzione negli esercizi successivi ovvero permette di comprendere in quale area si produce o si consuma “denaro”. L’attività operativa comprende generalmente le operazioni connesse all’acquisizione, produzione e distribuzione di beni e alla fornitura di servizi, anche se riferibili a gestioni accessorie.
L’attività di investimento comprende le operazioni di acquisto e di vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate e comprende anche la nuova voce riferita agli strumenti finanziari derivati. L’attività di finanziamento comprende le operazioni di ottenimento e di restituzione delle disponibilità liquide sotto forma di mezzi propri rilevando quindi eventuali rimborsi o aumenti di capitale, pagamento di dividendi e acquisti di azioni proprie, oppure di mezzi di terzi.
È importante sottolineare che il codice civile non disciplina alcuno schema obbligatorio da utilizzare come, invece, succede per lo stato patrimoniale e il conto economico: tutto è rimandato alla prassi.
La prassi, ovvero la tassonomia xbrl, ci offre uno schema fisso e quindi la struttura non può essere modificata. La stessa tassonomia indica due schemi molto simili tra di loro: il metodo diretto e quello indiretto. Le informazioni inserite sono pressoché identiche eccetto la determinazione del flusso della gestione reddituale, che risulta strutturato in formato diverso. Tuttavia il metodo più utilizzato è quello di formato indiretto.
Concludendo ricordiamo che tale obbligo non vale per le imprese minori (bilancio abbreviato e micro).
Federica Berti – Centro Studi CGN