In questo articolo analizziamo il trattamento fiscale dei crediti presenti in bilancio, attraverso l’analisi degli articoli più rilevanti del Tuir. Negli ultimi anni, infatti, il legislatore si è impegnato a semplificare il trattamento fiscale della svalutazione dei crediti e della rilevazione delle perdite su crediti, al fine di creare una maggiore connessione tra disciplina civilistica e fiscale. In realtà, ad oggi, gli interventi attuati non sono ancora così forti da poter raggiungere tale obiettivo.
Ai fini della rilevanza fiscale dei crediti, si devono considerare principalmente gli articoli 106 e 101 comma 5 e 5 bis del Tuir, che prevedono quanto segue:
a. Art. 106 del Tuir
Tale articolo prevede che la svalutazione dei crediti sia deducibile secondo un criterio forfettario caratterizzato dai seguenti limiti:
- deducibilità massima pari allo 0,5% del valore nominale/di acquisto dei crediti non coperti da garanzia assicurativa presenti in bilancio;
- limite massimo complessivo di svalutazioni/accantonamenti pari al 5% del valore nominale dei crediti presenti in bilancio.
Se gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti superano il 5% dei crediti, la parte eccedente NON è deducibile; ne consegue che, nel dichiarativo dei redditi si avrà una variazione in aumento.
b. Art. 101 comma 5 del Tuir (recentemente modificato dall’art.13 del D.Lgs. 147/2015)
Tale articolo dettaglia le casistiche in cui le perdite su crediti sono deducibili:
- presenza di elementi certi e precisi;
- crediti “assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento”, crediti derivanti da “piano attestato di risanamento” ex art.67 comma 3 lettera a;
- crediti di modesta entità;
- crediti cancellati dal bilancio applicando i principi contabili;
- crediti prescritti.
In relazione al punto 2, indicato sopra, è specificato che il debitore si intende assoggettato a procedura concorsuale:
- dalla data della sentenza;
- dalla data del provvedimento di ammissione alla procedura;
- dal decreto di omologa.
c. Art. 101 comma 5 bis del Tuir
Questo articolo individua, con maggiore certezza, il periodo di competenza contabile delle perdite derivanti da:
- crediti di modesta entità;
- crediti provenienti da clienti assoggettati a procedure concorsuali o procedure assimilate;
- crediti legati a soggetti che hanno terminato un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di risanamento.
La perdita legata ai crediti sopra citati è deducibile nel periodo di imputazione in bilancio, anche se questa imputazione temporale avviene in un esercizio successivo a quello in cui si sono verificati gli elementi certi e precisi o in un periodo successivo rispetto all’avvio della procedura concorsuale.
Caso applicativo: compilazione Unico 2016
L’azienda ABC srl si trova nella seguente situazione:
- valore nominale dei crediti iscritti a bilancio euro 80.000
- svalutazioni crediti presenti in bilancio pari ad euro 2.000
- al 31.12.2014 il fondo svalutazione crediti è di importo pari ad euro 500.
Prima verifica da effettuare: rispetto del limite dello 0.5%
Al 31.12.2015 l’azienda per rispettare il paletto dello 0.5% potrà dedurre una svalutazione dei crediti pari allo 0.5% di euro 80.000, quindi pari ad euro 400.
Seconda verifica da effettuare: rispetto del limite del 5% tra svalutazione totale dei crediti e totale dei crediti presenti in bilancio
Si dovrà calcolare quindi il 5% di euro 80.000 ovvero euro 4.000. Come si nota questo limite viene ampliamente rispettato e ne consegue che la società potrà dedurre euro 400 di svalutazione crediti.
Nella nostra casistica in RF31 dell’Unico 2016, quindi in “Altre variazioni in aumento” deve essere riportato un importo pari a euro 1.600 (differenza tra euro 2.000 e euro 400).
Elena Fantin – Centro Studi CGN