Che cosa è l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario? Quali sono i termini di legge? E cosa comporta per il chiamato all’eredità l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario? In questo articolo facciamo una breve sintesi.
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario è una dichiarazione che consente all’erede di tenere distinto il suo patrimonio da quello del defunto. Questo permette all’erede di non essere obbligato a pagare i debiti del defunto ricorrendo alle proprie disponibilità personali e di poter rispondere solo nei limiti della massa attiva ereditaria.
Quando conviene scegliere l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario?
È opportuno scegliere l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario quando non è subito chiaro fin dall’inizio l’ammontare dell’attivo e del passivo del patrimonio da ereditare e il chiamato all’eredità ha ragione di temere per i propri beni personali.
Quando invece si è assolutamente certi che le passività del defunto siano superiori alla massa attiva, sarà opportuno per il chiamato all’eredità non accettare completamente l’eredità, a meno che egli stesso voglia pagare tutti i creditori per onorare gli impegni presi dal defunto.
Qual è il termine per fare l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?
Per essere valida ed avere gli effetti propri del beneficio d’inventario, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario dei beni ereditari, nel termine di 3 mesi, con decorrenza diversa a seconda che il chiamato all’eredità sia o meno nel possesso dei beni ereditari.
Nel caso in cui il chiamato all’eredità si trovi nel possesso dei beni, entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o da quando è venuto a conoscenza dell’eredità che gli è stata devoluta, deve fare l’inventario. Entro 40 giorni dalla chiusura dell’inventario il chiamato all’eredità deve poi decidere se accettare o meno l’eredità ricevuta. Trascorso infruttuosamente tale termine, egli diventa erede puro e semplice.
In presenza di fatti o gravi circostanze, il chiamato all’eredità può ottenere dal tribunale competente una proroga di altri tre mesi, se egli ha iniziato l’inventario ma non lo ha ancora completato del tutto.
Nel caso in cui il chiamato all’eredità non si trovi nel possesso dei beni, egli può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d’inventario fino a che il diritto di accettare non sia prescritto. Può però verificarsi il caso che qualcuno abbia chiesto al Giudice di fissare un termine giudiziale per l’accettazione e in tal caso il chiamato all’eredità deve fare l’inventario entro tale termine.
Casi particolari
In taluni casi, l’accettazione con beneficio d’inventario non è facoltativa, ma obbligatoria. Si tratta dei minori e interdetti, minori emancipati e inabilitati, persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti.
Nel caso di minori e interdetti però, l’accettazione dell’eredità non è automatica ma occorre sempre un atto compiuto dal tutore o dal genitore con l’autorizzazione del Giudice tutelare e per il minore emancipato e l’inabilitato con il consenso del curatore e l’autorizzazione del Giudice tutelare.
Qual è la procedura per accettare l’eredità con beneficio d’inventario?
L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario va fatta con una dichiarazione di accettazione davanti ad un notaio senza bisogno di testimoni oppure dinanzi alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso l’ultimo domicilio del defunto.
La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso tribunale dove è stata fatta. Entro un mese dall’inserimento nel Registro, la cancelleria deve trascrivere la dichiarazione presso il catasto del luogo del defunto.
Quali sono gli effetti del beneficio d’inventario?
L’effetto del beneficio d’inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede e di conseguenza quest’ultimo conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte.
Inoltre, l’erede non è obbligato al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore della massa attiva e i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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