Tra le novità più significative della dichiarazione annuale IVA 2017 vi è quella relativa alla dichiarazione integrativa a favore. Vediamo di cosa si tratta.
L’art. 5 del D.L. n. 193/2016, pubblicato sulla GU n. 249 del 24.10.2016, ha apportato sostanziali modifiche ai termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore, modificando l’articolo art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 per le imposte sui redditi, l’IRAP e i sostituti d’imposta e art. 8, comma 6, dello stesso decreto per l’IVA.
La nuova normativa infatti ha chiarito che le dichiarazioni (redditi, Irap e sostituti) possono essere integrate a favore per correggere errori od omissioni, entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, equiparando ciò che la normativa dispone per le dichiarazioni integrative a sfavore.
La normativa previgente prevedeva la possibilità, confermata anche dagli orientamenti della Corte di Cassazione (vedi sentenza 13378/2016), di presentare la dichiarazione integrativa a favore solo entro il termine previsto “per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”. Diversamente, la dichiarazione integrativa a sfavore poteva essere presentata fino a quando erano ancora aperti i termini per l’accertamento dell’imposta (ordinariamente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione).
A seguito della modifica, le dichiarazioni IVA possono essere integrate ( art. 57, D.P.R. n. 633/1972) per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti per l’accertamento ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni e fermo restando l’applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 cioè le disposizioni in tema di ravvedimento operoso.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo può essere compensabile oppure portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale oppure chiesto a rimborso (in presenza dei requisiti).
Se la presentazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti oppure utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Occorre in questo ultimo caso considerare che non deve necessariamente trattarsi di un debito di imposta relativo al periodo di imposta successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione integrativa. Ad esempio il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata a fine 2016 in relazione all’annualità 2012 può essere utilizzato per pagare in compensazione il saldo Irpef derivante dal modello Unico 2017 (esercizio 2016).
La presentazione delle dichiarazioni integrative proroga i termini per l’accertamento, che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione. Questo significa che, per le parti della dichiarazione originaria che sono rimasti invariati, il termine di decadenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione originaria.
Fabrizio Tortelotti