Al via la stagione della dichiarazione precompilata che si arricchisce di altri elementi e informazioni che confluiranno nei modelli 730 e Redditi (nuova denominazione del vecchio modello Unico) disponibili a partire dal prossimo 15 aprile. Con una serie di provvedimenti l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni che consentono agli operatori di effettuare entro il 28 febbraio le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati, tutti funzionali alla dichiarazione precompilata, che riepiloghiamo di seguito in dettaglio.
Gli amministratori di condominio dovranno comunicare le spese pagate dal condomìnio nel 2016, per i lavori edili (50% e 65%) sulle parti comuni di edifici residenziali e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni condominiali. Si tratta di un obbligo in capo all’amministratore in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Tra i dati più significativi da comunicare, nella logica che trattasi di dati utili alla compilazione dei modelli reddituali, il codice fiscale del condomino e la relativa quota versata sulla quale spetta il beneficio fiscale. In sostanza, la comunicazione dell’amministratore copia, portando i dati a conoscenza del fisco, la certificazione che di solito viene rilasciata ai singoli condomini con l’attestazione delle spese sostenute. In mancanza dell’amministratore, per un criterio di ragionevolezza, si ritiene che possa ottemperare all’obbligo uno dei condomini.
Gli enti universitari dovranno provvedere a comunicare le spese universitarie pagate nel 2016 combinandole con la relativa area disciplinare (medica, sanitaria, scientifica, tecnologica, umanistica e sociale). La distinzione riflette quanto contenuto nella tabella 1 del decreto del Miur 29 aprile 2016, n. 288. Tra le informazioni rilevanti gli enti dovranno evidenziare i rimborsi delle spese universitarie erogati nel 2016 per ciascuno studente, il relativo ammontare e l’anno nel quale è stata sostenuta la spesa.
Confermato l’obbligo per gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione le quali, come negli anni precedenti, in quanto per loro l’obbligo è scattato dal 2015, comunicano all’anagrafe tributaria i dati delle spese detraibili per il 2016 relativamente agli interessi passivi sui mutui ipotecari, ai premi pagati per i contratti assicurativi e ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari.
La trasmissione avviene utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline con i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. È consentita la possibilità di avvalersi di un intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili e altri). Gli operatori che si accingono per la prima volta a utilizzare i sistemi telematici devono sapere che la trasmissione si considera effettuata con successo nel momento in cui è completata la ricezione del file e si ottiene una ricevuta telematica dall’Agenzia.
Il circuito delle informazioni confluenti nella dichiarazione precompilata è completato dai soggetti obbligati a trasmettere i dati al sistema tessera sanitaria che potranno godere della proroga fino al 9 febbraio per completare gli invii contenenti le informazioni richieste. Si tratta, degli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, delle strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN nonché veterinari, psicologi, infermieri, ostetriche, parafarmacie, tecnici di radiologia medica e ottici. Il provvedimento di proroga si è reso necessario per andare incontro agli operatori che per la prima volta si cimentavano con i sistemi dell’Agenzia delle Entrate, non riuscendo a ottenere le credenziali per l’accesso in tempo utile.
Di fronte a questa massa di dati e informazioni, al professionista spetta la verifica della qualità dei dati presenti nella dichiarazione precompilata in quanto, come gli operatori ben sanno, non vi è alcun automatismo tra informazione presente nella precompilata e spettanza del beneficio fiscale.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN