Forfettari: entro il 28 febbraio la comunicazione per la riduzione dei contributi

Come noto, ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario spetta la riduzione dei contributi previdenziali nella misura del 35%. Quali sono le modalità per la richiesta? In questo breve articolo facciamo il punto della situazione alla luce della recente circolare emanata dall’INPS.

La legge 23 dicembre 2014 n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, prevede infatti un regime contributivo agevolato che consiste nella riduzione contributiva del 35% per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.

L’agevolazione è subordinata alla presentazione della domanda all’INPS da parte del contribuente che vuole avvalersi del beneficio. E chi ha già presentato la domanda lo scorso anno deve ripresentarla?

Con la circolare n. 22 del 31 gennaio 2017, l’INPS ha chiarito che i soggetti che beneficiano già del regime contributivo agevolato nel 2016, possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva INPS anche per l’anno in corso, senza la necessità di ulteriori adempimenti.

Per continuare ad usufruire del beneficio è necessario che permangano i requisiti di accesso al regime di agevolazione fiscale e che i soggetti che beneficiano del regime agevolato non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno intrapreso nel 2016 una nuova attività d’impresa e per la quale intendono beneficiare anche nel 2017 del regime agevolato devono manifestare tale volontà presentando un’apposita istanza.

Il termine per la presentazione dell’istanza è il 28 febbraio 2017. Entro tale data i soggetti interessati possono scaricare il modulo di domanda disponibile sul portale INPS accedendo al proprio cassetto previdenziale artigiani e commercianti. La trasmissione deve essere effettuata in via telematica entro la suddetta scadenza.

Nel caso in cui la comunicazione all’INPS sia inviata successivamente al termine di scadenza, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione contributiva soltanto a partire dal periodo successivo.

E per le nuove partite IVA?

La circolare n. 22 chiarisce inoltre che i contribuenti che intraprendono una nuova attività nel corso del 2017 dovranno comunicare l’opzione per il regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo tale da consentire all’INPS la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Modalità di versamento dei contributi

Come noto, i contributi previdenziali devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24 alle scadenze del 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per quanto riguarda il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo 2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017, devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Le informazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere invece facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’apposita funzione, contenuta nel cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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