La legge Cirinnà (L. n. 76/2016) intende assicurare la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso. Vediamo quali sono le conseguenze fiscali delle nuove disposizioni legislative.
La riforma porta come conseguenza uno scenario nel quale si verificheranno quattro situazioni:
- il matrimonio, che ha come presupposto fondamentale la diversità di sesso delle persone che compongono la coppia;
- l’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- la convivenza di fatto, registrata all’Anagrafe (tra persone di sesso identico o di sesso diverso);
- la convivenza di fatto non registrata.
Viene sancita l’applicabilità di tutte le disposizioni, ovunque ricorrano nelle leggi, che si riferiscono al matrimonio o che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, a ognuna delle parti dell’unione. È il caso di sottolineare che l’assimilazione coniuge/partner opera solo nel caso delle unioni civili. Tale assimilazione non sussiste nei casi di convivenza.
L’equivalenza coniuge/partner comporta indubbi riflessi di natura fiscale che esporremo nel presente articolo, in quanto l’assimilabilità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso al matrimonio determina, laddove ne sussistano i presupposti, l’applicazione pedissequa degli istituti giuridici di carattere tributario previsti per il matrimonio.
Tra le opportunità offerte ai congiunti dell’unione civile si segnala la possibilità di presentare il modello 730 congiunto. Se entrambi i componenti possiedono solo redditi che possono essere indicati nel modello 730, la dichiarazione congiunta rappresenta la strada che consente loro di ottenere rimborsi in tempi brevi oppure di pagare le imposte dovute mediante trattenuta dalla retribuzione o dalla pensione.
L’assimilazione coniuge/partner determina il riconoscimento a favore delle unioni civili della detrazione per coniuge a carico, ex art. 12, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, a condizione che il congiunto non percepisca un reddito lordo annuo complessivo superiore a 2.840,51 euro (ex comma 2 del citato art. 12), a prescindere dalla convivenza.
Il partner può essere considerato ai fini fiscali come altro familiare a carico quando il congiunto risulti non legalmente ed effettivamente separato, a condizione che conviva con il contribuente oppure riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. È una possibilità che persiste, come notorio, fino all’annotazione della sentenza di divorzio.
Rimanendo in tema di detrazioni per carichi familiari non è possibile beneficiare delle detrazioni per i figli dell’altro partner in quanto al componente di un’unione civile non è consentito formulare la richiesta di adozione del figlio minore o adottivo del partner. La detrazione fiscale per i figli potrà essere ancora riconosciuta esclusivamente al solo genitore biologico (o adottivo) e non potrà, quindi, essere mai estesa all’altro componente dell’unione.
La cessazione del vincolo unitivo, così come nel matrimonio, comporta l’obbligo per una delle due parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento. Ciò ai fini fiscali ha l’effetto di rendere applicabile l’art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR, laddove si prevede la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell’assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione/divorzio. Specularmente, nei confronti del soggetto percettore troverà applicazione l’art. 50, comma 1, lett. i) del TUIR, laddove è disposto che queste erogazioni rientrino nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tema di deduzioni e detrazioni, dall’assimilazione coniuge/partner deriva la possibilità di ridurre le imposte dovute quando determinate spese vengono sostenute nell’interesse del congiunto considerato ai fini fiscali come familiare a carico. A titolo esemplificativo si tratta degli oneri relativi alle spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali. Sempre in tema di detrazione, per quanto riguarda gli interessi passivi ipotecari pagati per l’acquisto dell’abitazione principale, quando il mutuo è intestato ad entrambi i partner dell’unione civile, così come avviene tra coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (ex art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR). Nel caso in cui il partner sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. Le persone civilmente unite potranno fruire dei benefici fiscali previsti relativamente al comparto delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica.
Ai congiunti uniti è consentita la costituzione dell’azienda coniugale (ex art. 177 del c.c.) oppure dell’impresa familiare (ex art. 230 bis c.c.) con la possibilità di ripartire il reddito tra i soggetti che vi partecipano. Nell’azienda coniugale sarà possibile imputare a entrambi il reddito conseguito metà ciascuno (salvo diverso accorso tra le parti), mentre nell’impresa familiare il reddito prodotto almeno per il 51% deve essere imputato al titolare dell’impresa.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN