Con la Risoluzione n. 122 del 27 dicembre 2016 sono stati stabiliti dall’Agenzia delle Entrate cinque nuovi codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni da controlli automatizzati (ex art. 36-bis del DPR n. 600/73). Vediamo quali sono.
Si ricorda che l’art. 36-bis del DPR 600/73 dispone che “l’Amministrazione Finanziaria, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché’ dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta”.
Quando da tali controlli automatici eseguiti “emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”.
Nello specifico i nuovi codici tributo riguardano gli avvisi ricevuti in relazione all’imposta sostitutiva sul nuovo regime forfetario per professionisti e imprese di ridotte dimensioni e sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto nella comunicazione di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73.
Il contribuente, intenzionato a pagare una parte dell’importo totale, dovrà predisporre un modello F24 differente da quello allegato alla comunicazione, inserendo i codici elencati dalla Risoluzione n. 122:
- “901C”: acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione – interessi;
- “902C”: acconto prima rata, acconto seconda rata o unica soluzione – sanzioni;
- “903C”: saldo – imposta;
- “904C”: saldo – interessi;
- “905C”: saldo – sanzioni.
Dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma AAAA) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti, la Risoluzione in commento fornisce, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, anche il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/