Come noto, persone fisiche e soggetti Iva sono obbligati al versamento delle imposte dovute mediante la presentazione di modelli di pagamento F24 o F23. Dal 1° ottobre 2014 il D.L.66/2014 aveva introdotto un nuovo obbligo per i versamenti con F24 di importi superiori a euro 1.000 e di quelli a zero per effetto delle compensazioni. Soggetti Iva e persone fisiche potevano effettuare tali versamenti esclusivamente utilizzando l’F24 online, l’F24 web o l’F24 cumulativo. Ci sono però delle importanti novità, vediamo di cosa si tratta.
È la stessa Agenzia delle Entrate, con la Circolare 27/E/2014, ad affermare che:
- qualora il saldo finale tra importi a debito e importi compensati nel modello F24 sia uguale a zero, il contribuente ha l’obbligo di presentare, compilare e trasmettere il modello di pagamento direttamente accedendo ai servizi telematici Agenzia delle Entrate Entratel o Fisconline, utilizzando i servizi F24 web o F24 online, ovvero rivolgendosi a un intermediario autorizzato alla trasmissione telematica;
- qualora il saldo finale tra importi a debito e importi compensati sia superiore a zero, ovvero per i pagamenti superiori a euro 1.000, oltre alle modalità sopra descritte, è possibile utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
Per le persone fisiche non titolari di partita Iva è intervenuto l’art.7-quater c.31 del D.L.193/2016 stabilendo che i modelli F24 con un saldo finale a debito, senza alcuna compensazione e anche superiore a euro 1.000 possono essere versati in banca in formato cartaceo.
Rimangono valide le vecchie disposizioni per:
- versamenti con F24 effettuati dai soggetti titolari di partita Iva;
- versamenti con modelli F24 a debito, ma che contengono una qualsiasi compensazione con altri importi a credito.
Per gli F24 a saldo a zero rimane in vigore la sola presentazione telematica mediante i servizi Entratel/Fisconline.
Sempre nella Circolare 27/E/2014, come nella precedente 30/E/2006, vengono elencati inoltre i soggetti che sono sempre autorizzati alla presentazione cartacea del modello F24, e cioè:
- gli eredi dei contribuenti titolari di partita Iva, per i pagamenti relativi all’attività del soggetto deceduto;
- i contribuenti che hanno cessato la posizione Iva, in relazione ai tributi relativi allo svolgimento dell’attività;
- i produttori agricoli esonerati dagli obblighi Iva;
- i soggetti che non possono detenere un c/c (es. soggetti falliti);
- i soggetti che godono di crediti d’imposta utilizzabili in compensazione solo presso gli Agenti della Riscossione;
- i modelli F24 precompilati, inviati dagli enti al contribuente, sempre che non vi siano compensazioni;
- i curatori fallimentari, per i versamenti effettuati per conto della procedura concorsuale.
Rita Martin – Centro Studi CGN