Hai vinto il concorso per l’attribuzione di una borsa di studio per la specializzazione universitaria. Come viene tassato tale reddito? Rispondiamo a questa domanda distinguendo la tassazione delle borse di studio italiane ed estere per i soggetti che effettuano attività di ricerca, corsi di specializzazione o di studio.
Affrontiamo per primo l’argomento delle borse di studio italiane. In linea generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all’art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir che assimila ai redditi di lavoro dipendente “[…] le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.
Stante tale regola generale relativa all’imponibilità delle borse di studio, vi sono delle discipline speciali interne che prevedono l’esenzione dall’obbligo dichiarativo di determinate borse di studio.
Come precisato dalle istruzioni per la compilazione del modello Unico PF, infatti, devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista un’esenzione specifica; tra le ipotesi di esenzione sono previste le borse di studio erogate dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per:
- la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione;
- i corsi di dottorato di ricerca;
- lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato;
- la frequenza di corsi di perfezionamento all’estero.
Non rilevano, ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 476/1984, le borse di studio e gli assegni di studio corrisposti:
- dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria, in base alla Legge 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- dalle Regioni a statuto ordinario, in base alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, e quelle corrisposte dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
Sono inoltre esenti:
- le borse di studio corrisposte alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e agli orfani e ai figli di questi ultimi (Legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio corrisposte agli ammessi alle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia, determinate ogni triennio, con decreto del ministro della Sanità.
In merito alla possibilità di estendere l’esenzione dalla tassazione a fattispecie diverse da quelle sopra elencate, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 2 novembre 2000, n. 163/E, ha precisato che, poiché le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sono norme a fattispecie esclusiva, non è ammessa una loro interpretazione analogica (conseguentemente, le borse di studio “diverse”, non sono suscettibili di esenzione).
Per questi motivi, le borse di studio erogate da università o enti in Italia che rispettano tali dettami non saranno soggette all’Irpef e non sconteranno obblighi dichiarativi.
Veniamo ora alla trattazione delle borse di studio erogate da università estere per finalità simili a quelle sopra indicate.
Anche per tali borse di studio la regola generale è sempre disciplinata dall’art. 50 comma 1, lett. c), del Tuir, il quale prevede la tassazione degli importi percepiti a tale titolo se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Tuttavia, non si possono applicare le disposizioni speciali interne valide per le borse di studio erogate da enti/università italiane.
In tali casi bisogna verificare cosa prevede l’art. 20, comma 2 della Convenzione Ocse, il quale afferma in linea generale che “Le somme che uno studente o un apprendista il quale è o era prima residente di uno Stato contraente (Italia) e che soggiorna nell’altro Stato contraente (Stato estero) al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato (Stato estero) a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato (Stato estero).”
Le somme percepite da studenti o apprendisti per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, il cui soggiorno sia effettuato esclusivamente a fine educativo o di training professionale, sono esenti da imposizione nello Stato estero in cui lo studente soggiorna, se:
- lo studente o l’apprendista è un residente dell’altro Stato (ad esempio Italia) ovvero lo è stato prima del trasferimento per motivi di studio;
- le somme provengono da fonti poste fuori dello Stato estero in cui soggiorna per la propria formazione professionale/istruzione.
In prima battuta pertanto la metodologia utilizzata per l’eliminazione della doppia imposizione è quella dell’esenzione nello Stato estero dell’importo percepito; nel caso in cui la somma venisse tassata, lo studente dovrà chiedere a rimborso da parte dell’Amministrazione fiscale estera le imposte estere applicate, in quanto tali imposte non avrebbero dovuto essere applicate.
Nella diversa ipotesi in cui l’ente erogante (l’università estera) abbia sede nello Stato estero di provvisoria permanenza del soggetto percettore, tali somme dovranno essere dichiarate e tassate sia nello Stato estero di provvisoria permanenza che nello Stato in cui tale studente sia fiscalmente residente (ad esempio in Italia). In tale situazione vi sarà l’attribuzione di un credito d’imposta per le imposte versate a titolo definitivo all’estero e fino a concorrenza dell’imposta dovuta nel paese di residenza.
Ad esempio, il borsista italiano che ha percepito da un’università o da un soggetto equiparato estero una borsa di studio in concomitanza di un soggiorno all’estero potrà ottenere l’attribuzione di un credito d’imposta corrispondente all’imposta divenuta certa e definitiva relativa alla specifica tipologia di reddito prodotto all’estero. Il credito d’imposta dovrà essere chiesto a decorrere dall’anno in cui le imposte all’estero sono state pagate a titolo definitivo, ovvero deve essere recuperato in sede di conguaglio fiscale da parte del soggetto erogante.
Si segnala che per tali somme ricevute in dipendenza dei rapporti intercorrenti con l’ente/università estera, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, potranno insorgere per i contribuenti residenti in Italia obblighi relativi al monitoraggio fiscale (Mod. RW) nel caso in cui l’importo della borsa di studio venga accreditato in apposito conto corrente aperto nel paese estero.
Marco Beacco – Centro Studi CGN