Lo scorso 28 febbraio, con proroga per motivi tecnici al 3 marzo, è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2017 in forma autonoma relativa all’anno d’imposta 2016. Cosa succede dal 4 marzo per la regolarizzazione dell’inadempimento? Vediamo assieme le possibilità ammesse.
Se la dichiarazione Iva non è stata presentata nei termini stabiliti (28 febbraio) sarà possibile inviare una dichiarazione tardiva, la cui presentazione può avvenire entro 90 giorni dal termine ultimo ammesso e cioè entro il 28 maggio 2017.
Per l’invio della dichiarazione Iva tardiva si applica la sanzione fissa di euro 250,00 ridotta a 1/10 se non sono dovute imposte; nel caso vi siano imposte da corrispondere a queste verranno applicati la sanzione per omesso versamento e gli interessi dovuti.
Pertanto, in caso di tardiva dichiarazione (entro i 90 giorni):
- se non sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00
- se sono dovute le imposte, si applica la sanzione ridotta pari a euro 25,00, più la sanzione ridotta del ravvedimento operoso per omesso versamento:
- entro 14 giorni dalla scadenza, dello 0,2% per ogni giorno di ritardo
- entro 30 giorni dalla scadenza, dell’1,5%
- entro 90 giorni dalla scadenza, dell’1,67%
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 3,75%
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 4,2857%
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa, del 5%.
La sanzione ridotta va versata con il codice tributo 8911.
Se la dichiarazione non è presentata entro i 90 giorni dalla sua scadenza ordinaria, essa è considerata omessa.
L’omessa presentazione della dichiarazione Iva comporta l’applicazione di:
- una sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta, per cui da 250 euro a 2.000 euro
- una sanzione da 250 a 1.000 euro se non ci sono imposte dovute.
Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo, per cui entro la scadenza della dichiarazione Iva 2018, ovvero, dal 1° febbraio al 30 aprile, si applica una sanzione amministrativa:
- da 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di euro 200,00. La riduzione delle sanzioni è ammessa soltanto a condizione che non abbia avuto inizio qualunque attività accertativa di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza
- da euro 150,00 a euro 500,00 se non sono dovute imposte.
La dichiarazione Iva presentata in ritardo oltre 90 giorni dalla scadenza del 28 febbraio, considerata omessa, è soggetta a sanzioni erogate direttamente da parte dell’Amministrazione Finanziaria; non è pertanto ammesso il ravvedimento operoso.
Rita Martin – Centro Studi CGN