Con la risoluzione 16/E del 6 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate chiarisce e riepiloga le modalità di regolarizzazione del cosiddetto splafonamento per gli esportatori abituali. Cos’è lo splafonamento? E in caso di superamento del limite, come sanare l’irregolarità?
Lo splafonamento è l’utilizzo del plafond in maniera eccedente rispetto l’ammontare disponibile. Quando un esportatore abituale supera il limite massimo di plafond disponibile, al fine di poter acquistare presso i propri fornitori, o presso le Dogane, senza assoggettamento dell’operazione a IVA e solo previa presentazione ai fornitori, o Dogane, della lettera di intento, si verifica lo splafonamento.
Se ad esempio il plafond di un esportatore abituale ammonta a 1.000 euro, egli può acquistare senza applicazione dell’IVA fino ad un ammontare massimo di 1.000 euro. Se l’esportatore oltrepassa questo limite, si ha lo splafonamento, una violazione tributaria che deve essere regolarizzata tramite idonea procedura.
Nell’istanza di interpello oggetto della risoluzione 16/E dell’Agenzia delle Entrate, la società istante, esportatore abituale e beneficiaria del regime agevolato concesso dalla maturazione del plafond, per un errore informatico ha effettuato acquisti senza applicazione dell’IVA oltre il limite del plafond disponibile.
Il comportamento contabile tenuto dalla società istante è stato quello di emettere autofattura per ciascun fornitore, annotando nel registro degli acquisti e delle vendite i documenti emessi e conferendo la maggiore IVA nella liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2015 (lo splafonamento in questione è relativo all’anno d’imposta 2015).
Avendo già regolarizzato contabilmente la violazione con le modalità descritte ed essendo la maggiore imposta confluita nella liquidazione periodica del mese di dicembre, la società chiede se sia possibile completare la regolarizzazione versando con il modello di pagamento unificato F24, solo gli interessi e la sanzione prevista in misura ridotta applicando l’istituto del ravvedimento operoso.
Ed ecco la risposta del fisco
La sanzione per avere effettuato operazioni senza addebito dell’imposta oltre il limite del plafond disponibile da parte dell’esportatore abituale e conseguentemente del suo fornitore, è quantificabile dal 100 al 200 per cento dell’imposta non esposta in fattura a seguito dell’errore (oltre al pagamento dell’imposta stessa e ai relativi interessi).
Tuttavia, precisa l’Agenzia delle Entrate, la violazione è regolarizzabile applicando diverse procedure, tutte valide e chiarite con documenti di prassi emanati nel corso del tempo. Vediamole in sintesi così come illustrate e riepilogate nella risoluzione 16/E.
Procedura a)
Richiesta al cedente/prestatore di effettuare le variazioni in aumento IVA ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/72. Il pagamento degli interessi e delle sanzioni, resta comunque a carico dell’acquirente e sono regolarizzabili anche con l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs n. 472/1997).
Procedura b)
La procedura prevede l’emissione di un’autofattura, in duplice copia, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata.
Si provvede poi all’annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti e si versa l’imposta e gli interessi. Una copia dell’autofattura va presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate (così come prevede la circolare n. 50/E del 2002) e, al fine di evitare una doppia detrazione, occorre indicare in dichiarazione una posta a debito pari all’IVA assolta.
In caso di ravvedimento, il versamento della sanzione di cui all’art. 7, c.4 del D.Lgs n. 471/97 può essere effettuato in misura ridotta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97.
Procedura c)
Prevede l’emissione di un’autofattura entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, l’assolvimento dell’IVA in sede di dichiarazione periodica, mediante annotazione entro il 31 dicembre del medesimo anno della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro IVA degli acquisti.
Una copia dell’autofattura va presentata al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mentre il versamento della sanzione, può essere effettuato anche con l’istituto del ravvedimento operoso. Quindi versamento, in caso di ravvedimento, della sanzione prevista dall’art. 7 c.4 del D.Lgs. n. 471/97.
L’Agenzia precisa che, in conformità con i chiarimenti resi con la circolare 50/E del 2002, secondo cui la presentazione dell’autofattura al competente ufficio costituisce l’adempimento finale della procedura di regolarizzazione, tale obbligo può essere assolto anche in un momento successivo alla liquidazione e versamento dell’imposta, e al conseguente esercizio del diritto alla detrazione mediante annotazione dell’autofattura nel registro degli acquisti, purché la consegna avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA nella quale sono riepilogati i risultati delle singole liquidazioni periodiche ed è determinata l’imposta a debito o a credito relativa all’anno in cui la violazione è stata regolarizzata.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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