Con Decreto Ministeriale, pubblicato in G.U. n. 74 del 30 marzo 2016 è stata data “forma” al Fondo di Integrazione salariale, previsto dal D.lgs. n. 148/2015 e destinato ad ereditare i compiti del disciolto Fondo di solidarietà residuale a partire dal 1° gennaio 2016. Vediamo come viene disciplinato e come funziona.
I beneficiari
Il Fondo di integrazione salariale, nel suo nuovo impianto normativo volto all’ampliamento della platea dei destinatari di trattamenti di integrazione salariale e di sostegno al reddito, ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che non sono soggetti alla disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori per i quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale (come ad esempio nel settore dell’artigianato) ovvero alternativo (come nelle aziende del settore marittimo).
Innovando l’ambito di applicazione della disciplina dei Fondi rispetto al previgente sistema normativo, l’obbligatorietà dell’istituzione è prevista:
- per i datori di lavoro appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’applicazione dei trattamenti di integrazione salariale appena indicate;
- e che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
Le soglie dimensionali
Tale soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente, con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente e nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica.
Ad esempio, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto; i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, i lavoratori assenti ancorché non retribuiti (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) sono esclusi dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.
Essendo parametrato su un arco temporale di sei mesi, il requisito occupazionale può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque: in tal caso l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque dipendenti.
I destinatari e i requisiti
Destinatari del Fondo di integrazione salariale sono:
- i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante che, alla data della domanda di integrazione salariale, abbiano un’anzianità di almeno 90 giorni di lavoro effettivo (computando anche le giornate compresese nel normale corso del rapporto di lavoro, si conteggiano infatti anche il sabato e il riposo settimanale) presso l’unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.
Sono esclusi dall’applicazione della disciplina:
- i dirigenti
- i lavoratori a domicilio
- i lavoratori con contratto di apprendistato diverso da quello professionalizzante.
L’unità produttiva
Particolare attenzione è anche in questo caso posta alla definizione di unità produttiva che assume ulteriore rilevanza con il collegamento a questa di parametri numerici e temporali per la sussistenza delle prestazioni erogate dal Fondo nonché, ai sensi del comma 7 dell’art. 29 del D.lgs. 148/2015, indice di competenza territoriale quanto all’individuazione della sede Inps competente all’autorizzazione all’erogazione delle prestazioni.
In particolare l’unità produttiva è utilizzata quale parametro di riferimento in relazione ai seguenti ambiti:
- computo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni;
- computo dei limiti temporali massimi complessivi di utilizzo della prestazione, relativamente al quinquennio mobile;
- computo, in tema di assegno ordinario, delle 26 settimane nel biennio mobile e di un terzo delle ore lavorabili;
- computo, in tema di assegno di solidarietà, del limite di 12 mesi in un biennio mobile oltre che della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per singolo lavoratore.
I trattamenti sono autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente in relazione all’unità produttiva; l’autorizzazione, in caso di aziende con più unità produttive è unica e rilasciata dalla sede Inps del luogo ove si trova la sede legale o presso il quale è stato richiesto l’accentramento della posizione contributiva.
In ogni caso, per il datore di lavoro che intende accedere alle prestazioni del Fondo, è necessario il censimento dell’unità produttiva alla quale l’Inps provvederà ad attribuire un numero progressivo (se presenti più unità produttive, altrimenti il valore sarà 0) che dovrà essere inserito obbligatoriamente nella domanda di prestazione.
Le prestazioni
Come previsto dal comma 3 dell’art 29 del D.lgs. 148/2015, a seconda delle diverse causali d’intervento e requisiti dimensionali caratterizzanti l’azienda, le prestazioni erogate dal Fondo sono:
- l’assegno di solidarietà
- l’assegno ordinario.
L’assegno di solidarietà è garantito ai lavoratori dipendenti in caso di procedure di licenziamento collettivo ex L. 223/91 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; propedeutico al riconoscimento dell’assegno è l’accordo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La misura dell’assegno per le ore non lavorate è pari all’ 80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, con una riduzione pari al 5,84 per cento.
Gli importi massimi mensili, rapportati alle ore autorizzate e per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei e delle mensilità aggiuntive sono definiti dalla circolare Inps 48/2016 e rivalutati annualmente.
La prestazione può essere concessa per un periodo massimo di dodici mesi nel biennio mobile che inizia al momento della prima fruizione.
L’assegno ordinario è invece una prestazione che il Fondo garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro con diverso criterio dimensionale, ossia che occupano mediamente più di quindici dipendenti (il riferimento è all’occupazione media del semestre antecedente la sospensione o la riduzione di orario) per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è corrisposto fino ad un periodo massimo di ventisei settimane in un biennio mobile.
Nei limiti di compatibilità della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, all’assegno ordinario sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 12 del D.lgs. 148/2015.
Per dichiarati fini di equilibrio finanziario è previsto un limite specifico di accesso per ciascun datore di lavoro alle risorse del Fondo (c.d. tetto aziendale); le prestazioni garantite sono infatti determinate in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.
In via transitoria, per i soli primi anni di operatività, è prevista una mitigazione (modulata con criterio progressivo decrescente) del predetto limite per operare poi, a pieno regime a partire dal 2022.
Come previsto dal co. 8 dell’art. 29 del suesposto decreto in tema di trattamenti di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota di finanziamento del Fondo è fissata allo 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti e allo 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque sino a quindici dipendenti.
Base imponibile per l’applicazione dell’aliquota, a carico del datore di lavoro e dei dipendenti rispettivamente per due terzi ed un terzo, è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali di questi ultimi.
Lo stesso articolo prevede inoltre che in caso di effettivo utilizzo delle prestazioni erogate dal Fondo, è dovuto un contributo addizionale pari al 4 per cento della retribuzione persa.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato