Cambia la nota integrativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Ecco per voi un riepilogo delle principali novità.
Con il D.lgs. 139/2015 si riducono alcuni obblighi informativi e se ne aggiungono altri, il tutto nel rispetto del principio di significatività che premia la qualità delle informazioni su quelle ridondanti e prive di utilità. Resta l’obbligo di elaborare la nota integrativa indicando le informazioni che, seppur non obbligatorie in base all’articolo 2435-bis, siano considerate necessarie ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
A differenza della precedente formulazione, che individuava in negativo le informazioni che si potevano omettere nella novellata nota, il testo normativo enuncia in positivo le informazioni che devono essere fornite. Confrontando i due testi, emerge che il numero delle informazioni è inferiore rispetto al passato e che vengono eliminate le seguenti voci:
- riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- variazioni del patrimonio netto, fondi e Tfr;
- partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- variazioni nei cambi valutari;
- crediti e debiti relativi ad operazioni pronti contro termine;
- proventi da partecipazioni diversi dai dividendi;
- corrispettivi del revisore legale;
- azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli, valori e altri strumenti finanziari emessi;
- finanziamenti effettuati dai soci;
- patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare.
L’elaborazione della nota integrativa comprenderà le seguenti informazioni aggiuntive:
- la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati;
- l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;
- l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati od oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- i movimenti relativi alle immobilizzazioni, al numero medio dei dipendenti, ai rapporti economici con amministratori e sindaci, agli strumenti finanziari derivati, ai dati dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato.
Le micro imprese sono esonerate dalla presentazione della nota integrativa dovendo solo aggiungere in calce allo stato patrimoniale le informazioni dei numeri 9 e 16 comma 1 dell’art. 2427 c.c riguardanti i conti d’ordine e i rapporti finanziari della società con amministratori e sindaci.
Per le micro imprese sorge la necessità di inserire in nota integrativa le ulteriori informazioni previste da norme speciali non direttamente collegate alla nota integrativa. Per esempio:
- la disciplina sulle cooperative chiede, ai sensi degli artt. 2513 e 2545-sexies c.c., informazioni in merito, rispettivamente, alla mutualità prevalente e all’attività svolta con i soci;
- le start up innovative devono indicare una serie di dati per non perdere tale status.
Per far fronte alla necessità di fornire le informazioni previste da norme collocate al di fuori della nota integrativa la tassonomia .xbrl 2016-11-14 approvata prevede, nella sezione “Bilancio micro”, la possibilità di inserire un campo testuale utile per fornire tutte le informazioni obbligatorie. In particolare la sezione raccoglie due campi testuali già intestati proprio ai casi ritenuti più frequenti: l’informativa sulle cooperative e sulle startup e PMI innovative non disciplinate nella nota integrativa.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN