Con la Circolare del 28 febbraio 2017, n. 40, l’Inps ha fornito i propri chiarimenti interpretativi e le istruzioni operative in merito all’incentivo per agevolare l’occupazione dei giovani dai 16 ai 29 anni di età non inseriti in un percorso di studio o formazione.
Il campo di applicazione dell’agevolazione è inerente alle assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano.
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, che assumano personale senza esservi tenuti e nonostante la qualifica di imprenditore. L’agevolazione non viene riconosciuta nel caso di assunzione scaturente da obbligo di tipo legale o contrattuale.
Il beneficio viene attribuito a quei lavoratori:
- che si siano registrati al “Programma Garanzia Giovani”;
- che abbiano un’età compresa tra i 16 e i 29 anni, non facenti parte di un percorso di studio o formazione;
- e che risultino essere disoccupati.
Importante chiarire che l’agevolazione trova attuazione nei limiti delle risorse stanziate, fissato ad euro 200.000.000,00.
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017:
- a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi;
- a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione;
- per i rapporti di apprendistato professionalizzante;
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio non viene riconosciuto, invece, per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, contratto di lavoro domestico, contratto di lavoro intermittente e prestazioni di lavoro accessorio.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato. In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro è prevista fino ad euro 8.060,00.
Il beneficio è subordinato:
- alla regolarità contributiva;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Per poter ottenere lo sgravio contributivo di cui alla garanzia giovani, datore di lavoro e lavoratore devono attenersi scrupolosamente ad una procedura.
Innanzi tutto il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, tramite modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.” disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” nel sito internet www.inps.it., una domanda preliminare di ammissione all’incentivo:
- indicando il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva, l’aliquota contributiva datoriale.
L’Inps, effettuate le opportune verifiche, calcola l’importo dell’incentivo spettante, determina la disponibilità della risorsa e infine informa il datore di lavoro, per via telematica dell’incentivo riconosciuto. Accolta l’istanza, il datore di lavoro deve effettuare l’assunzione entro 7 giorni dall’elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Inps, ed entro 10 giorni dalla medesima, a pena di decadenza, deve comunicare all’istituto l’avvenuta assunzione; l’inosservanza dei 10 giorni sopra citati determina l’inefficacia della precedente prenotazione delle somme.
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceve l’indicazione della misura massima complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e nel caso di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi, in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, nel caso dei rapporti a tempo indeterminato.
L’incentivo deve essere fruito mediante conguaglio / compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli). I datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens che intendono fruire dell’incentivo espongono, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2017, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando i dati secondo le modalità descritte e utilizzando i codici indicati dall’Istituto nella circolare in esame.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato