Riconosciuto il credito IVA non indicato in dichiarazione

Il credito IVA, non indicato in dichiarazione annuale, deve essere riconosciuto e valido a tutti gli effetti di legge. A stabilirlo è una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Vediamo di scoprirne di più.

Con l’ordinanza n. 2922 della 6^ sezione civile della Corte di Cassazione pubblicata il 3 febbraio 2017, viene ribadito il riconoscimento del credito IVA al “contribuente sbadato” che non ha indicato il credito in dichiarazione.

Ecco i fatti.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata ad un contribuente (società a responsabilità limitata) relativa al disconoscimento di un credito IVA per l’anno 2006, non indicato nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2006.

Il contribuente ha resistito con controricorso. Il contenzioso, incentrato sull’impossibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso è stato ritenuto infondato.

Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 177757/2016 depositata l’8 settembre 2016, hanno ritenuto che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta, risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione.

In tal caso, pertanto, il diritto alla detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.

Riconoscendo la tempestività dell’indicazione del credito IVA relativo all’anno 2006, contenuto nelle liquidazioni periodiche, la commissione tributaria regionale si è attenuta puntualmente a detto principio, affermando altresì il carattere incontestato dell’esistenza del credito, in relazione al contegno dell’Ufficio, che non ha contestato il contenuto delle dichiarazioni infrannuali.

Quella del credito IVA è una questione che si ripete spesso, purtroppo. Nel corso degli anni la stessa Agenzia delle Entrate ha variato opinione in più occasioni emanando circolari e risoluzioni non sempre in linea tra loro. La Corte di Cassazione invece, ha mantenuto una linea abbastanza costante e favorevole al contribuente.

La sentenza n. 11671 del 15 maggio 2013 ha affrontato il problema del riconoscimento del credito IVA maturato in un anno in cui il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione annuale, ripercorrendo alcune delle pronunce più significative e attenendosi anche alle disposizioni e agli orientamenti comunitari.

La sentenza n. 19529 del 23 settembre 2011, invece, ha invece affermato che non vi è perdita del credito d’imposta nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca per lui il credito e operato la relativa detrazione nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale.

Sul punto, per chi vuole approfondire la problematica, segnalo la lettura delle circolari n. 34/E/2012 e 21/E/2013, la Risoluzione n. 74/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate e la sentenza n. 6925/2013 della Cassazione, oltre a quelle già citate prima.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com