Dal 1° gennaio 2017 sono diventate operative le modifiche apportate dal D.Lgs 14 settembre 2015, n. 149 attinenti i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di accertamento elevati dai competenti ispettori. Ecco le istruzioni operative.
Nel provvedimento è stato precisato che i ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla notifica degli atti di accertamento e decisi entro i successivi 60 giorni. Anche gli atti di accertamento degli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria formano oggetto di impugnazione dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territorialmente competente. Dal 1° gennaio 2017, inoltre, non sarà possibile esperire ricorso amministrativo avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dagli Ispettorati territoriali.
La disciplina dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze ingiunzione e gli atti di accertamento emessi in materia lavoristica e previdenziale è stata sottoposta a modifica: l’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015 (Jobs Act) ha infatti sostituito gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
Le nuove disposizioni hanno efficacia, pertanto, dalla data di piena operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ovvero dal 1° gennaio 2017.
I ricorsi ex art. 16, D.Lgs n.124/2004 così come modificati dall’art. 11, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.149/2015 seguiranno due percorsi separati:
- per gli atti di accertamento adottati “dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’articolo 13, comma 7” (esterni al MLPS) è possibile adire il direttore della sede territoriale dell’Ispettorato;
- per gli atti di accertamento adottati dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro il ricorso sarà indirizzato al Comitato per i rapporti di lavoro.
Il ricorso va proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto e va deciso nel termine di 60 giorni dal ricevimento, superato il quale il ricorso si intende respinto.
I ricorsi (ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004) vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare, allegando l’atto impugnato (per l’individuazione esatta dell’autorità che lo ha emesso) e l’ulteriore documentazione utile per la decisione.
Come già previsto per i ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, anche sui ricorsi ex art. 16 D.Lgs. n. 124/2004 è presente l’interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n.124/2004.
Per i ricorsi ex art. 17, D.Lgs n. 124/2004 è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2017 gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali, riguardanti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro devono essere impugnati presso le competenti sedi dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro.
Tali ricorsi vanno inoltrati nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, entro 90 giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto.
I ricorsi amministrativi che, alla data di operatività dell’Ispettorato, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle vecchie disposizioni e il termine per proporre opposizione all’ordinanza ingiunzione decorre dalla notificazione della decisione amministrativa o dalla scadenza del termine fissato per la decisione.
Per quanto invece riguarda i ricorsi amministrativi che ancora non sono stati decisi o per i quali non è ancora passato il termine stabilito per la decisione, alla data di operatività dell’Ispettorato, diventano improcedibili in quanto non possono più essere trattati in base alla precedente disciplina. Per essi, il termine per proporre opposizione ad ordinanza ingiunzione decorre dal 1 gennaio 2017, previsto che cessa da quel momento anche l’interruzione dei termini prevista in caso di presentazione di ricorso amministrativo di cui all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004.
I ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato