La bollatura dei libri sociali e di altri libri previsti da leggi speciali viene effettuata dal Registro Imprese e dai notai. Annualmente, poi, deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa; tale obbligo va effettuato entro il 16 marzo di ogni anno: vediamo da chi e come deve essere rispettato e adempiuto.
Innanzitutto, va ricordato che tale obbligo sussiste per le società di capitali (srl, spa, sapa), per le società estere con sede secondaria in Italia, nella provincia di riferimento, e per le società cooperative e società consortili.
A norma dell’art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:
- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- il libro delle obbligazioni
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c.
L’art. 8 della Legge n. 383/2001 ha soppresso l’obbligo della bollatura, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva, per:
- libro giornale
- libro inventari
- libri previsti dalla normativa fiscale
Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.
La bollatura dei libri va richiesta alla CCIAA attraverso la compilazione di un apposito modello (L2); i libri presentati vengono solitamente vidimati contestualmente alla presentazione, compatibilmente con il numero di richieste pervenute. Nel modello devono essere indicati gli estremi del documento dell’incaricato alla presentazione del libro.
Non vengono accettati libri con numerazione cancellata o modificata, le pagine non numerate all’inizio o alla fine del libro devono essere annullate con una barra trasversale.
Non sono obbligati alla bollatura di libri e registri:
- le imprese individuali
- le società di persone
- i consorzi con attività esterna.
Per i soggetti obbligati alla vidimazione, resta in vigore l’applicazione dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, da versarsi annualmente e pari a:
- euro 309,87, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera l’importo di euro 516.456,90
- euro 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento viene eseguito.
Il versamento prescinde dal numero dei libri o registri tenuti e delle relative pagine.
I termini e le modalità di versamento sono i seguenti:
- il versamento per l’anno di inizio attività va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALIprima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva
- il versamento per gli anni successivi va effettuato, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo “7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103,00.
Rita Martin – Centro Studi CGN