Per i soggetti passivi IVA è prevista la possibilità di optare per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute con cadenza trimestrale, ovvero, per i commercianti al minuto, di optare per la memorizzazione elettronica e la successiva trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, a fronte di alcune agevolazioni. Vediamo in sintesi le caratteristiche di tale regime e le modalità di esercizio dell’opzione.
Con il Provvedimento 28.10.2016 n. 182070, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le soluzioni tecniche, nonché i termini per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all’art. 1 c. 3 del D. Lgs. 127/2015.
Lo stesso Provvedimento stabilisce le modalità con le quali le informazioni inviate sono messe a disposizione degli operatori ed attua l’art. 1 comma 4 del D. Lgs. 127/2015. Tale Decreto, al c. 3 dell’art. 1, prevede che i soggetti passivi IVA, a partire dall’1.1.2017, possono optare per la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, all’Agenzia delle Entrate, anche mediante l’utilizzo del Sistema di Interscambio.
In tal caso, gli stessi soggetti beneficiano dell’esonero dagli adempimenti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 127/2015, vale a dire:
- dalla presentazione della comunicazione delle operazioni trimestrali ai fini IVA, di cui al DL 193/2016;
- dalla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”;
- dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e noleggio ai sensi dell’art. 7 comma 12 del DPR 605/73;
- dalla comunicazione delle operazioni con San Marino;
- dalla presentazione degli elenchi Intrastat per gli acquisti di beni e servizi.
A tali agevolazioni si aggiungono:
- l’accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria;
- la riduzione di due anni dei termini di decadenza dell’accertamento, posto che sia garantita, altresì, la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti.
Inoltre, per i soggetti passivi IVA di minori dimensioni che optano per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi sono previste una serie di riduzioni degli adempimenti contabili.
Come indicato nel Capo III, del decreto MEF del 4 agosto 2016, i soggetti che beneficeranno di tali agevolazioni sono:
- esercenti arti e professioni;
- imprese ammesse al regime di contabilità semplificata;
- imprese in regime di contabilità ordinaria per i primi tre anni di attività.
La riduzione consiste nella possibilità di aderire al programma di assistenza, messo a disposizione dal 1° gennaio 2017 dall’Agenzia delle Entrate, contenente tutti gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell’IVA.
Viene meno l’obbligo di registrazione delle fatture emesse e ricevute (artt. 23 e 25 del D.P.R 633/72) così come viene meno l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti per i rimborsi IVA.
Queste semplificazioni si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA:
- effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle rispettive variazioni, anche mediante il sistema di interscambio (SdI);
- effettuino la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi se esercitano l’attività di commercio al dettaglio o altra attività assimilata.
Come e quando esercitare l’opzione a tale regime premiale
L’opzione per il regime di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 deve essere esercitata in via telematica:
- utilizzando l’apposita funzionalità presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
- entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (entro il 31.12.2017, ad esempio, se si intende esercitare l’opzione a decorrere dall’1.1.2018).
Con Provvedimento del 1 dicembre 2016 n. 212804 l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche in relazione alle comunicazioni dei dati relativi all’IVA.
Il Provvedimento in esame ha stabilito che, solo per il primo anno di applicazione, per i contribuenti che già a partire dall’anno 2017 intendono avvalersi della prima o della seconda opzione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2017.
L’opzione ha una durata minima di cinque anni e ha effetto:
- dal 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la trasmissione e la memorizzazione dei dati e per i 4 anni successivi;
- per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione fin dal primo giorno di attività, dall’anno solare in cui è manifestata e per i 4 anni successivi.
L’opzione si rinnova ogni cinque anni, salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo (D. Lgs. 127/2015 art.2, c. 1).
L’opzione e la revoca sono esercitate esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposita funzione presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici.
I dati e le informazioni trasmessi vengono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione della dichiarazione Iva e dei redditi e al fine di valutare la capacità contributiva dei soggetti che li trasmettono.
Con il Comunicato stampa del 9 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha informato che a partire dal 13 dicembre 2016 i contribuenti possono optare per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che resterà valida per tutto il 2017 e per i 4 anni successivi.
Si ricorda, da ultimo, che i soggetti che hanno aderito all’opzione prima dell’entrata in vigore del Decreto Milleproroghe, saranno obbligati all’invio delle comunicazioni trimestrali alle scadenze previste dalla Legge di Bilancio 2017.
Rita Martin – Centro Studi CGN