Come beneficiare del bonus stradivari, cioè bonus strumenti musicali? Vediamo quali sono le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, fissate attraverso il Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017.
Possono usufruire del bonus strumenti musicali gli studenti in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o 2017-2018 ai licei musicali, ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli ad alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005, inclusi nell’allegato 1 al provvedimento.
Il contributo spetta “una tantum” per gli acquisti di strumenti musicali effettuati nel 2017, per un importo non superiore al 65% del prezzo finale e per un massimo di 2.500 euro (nel limite complessivo dello stanziamento di spesa di 15 milioni di euro). Verrà erogato sotto forma di sconto dai rivenditori o produttori, ai quali verrà riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al contributo stesso.
Gli studenti devono richiedere al proprio istituto un certificato di iscrizione da cui risulti nome, cognome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi. Tale certificato sarà rilasciato in duplice copia: una deve essere conservata dall’emittente e una verrà rilasciata allo studente che la consegnerà al rivenditore o al produttore.
Per fruire del credito d’imposta i produttori o rivenditori devono, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, comunicare all’Agenzia delle Entrate i seguenti dati:
- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
- lo strumento musicale;
- il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’imposta sul valore aggiunto.
Tale comunicazione può essere trasmessa telematicamente a partire dal 20 aprile 2017, tramite Entratel o Fisconline, utilizzando l’apposito software disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per ogni comunicazione inviata, il sistema telematico rilascerà apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta in ragione della capienza nello stanziamento complessivo, della correttezza dei dati e della verifica dell’unicità del bonus assegnabile a ciascuno studente.
Il credito d’imposta maturato è utilizzabile dal secondo giorno successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione con modello F24 da presentare tramite Entratel o Fisconline col codice tributo “6865”.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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