L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 39345 del 24 febbraio 2017, ha approvato il nuovo modello utile per presentare domanda di esenzione canone RAI 2017, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.
Fino al 25 aprile 2017 sarà ancora possibile presentare domanda ed ottenere l’esenzione canone RAI utilizzando il vecchio modello di dichiarazione sostitutiva, ma a partire da quella data non saranno più ammessi modelli difformi da quello approvato dal Provvedimento in commento.
Nel quadro A della dichiarazione sostitutiva, il contribuente può dichiarare alternativamente:
- la non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica;
- la non detenzione di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per il quale è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica.
Nel quadro B della dichiarazione sostitutiva, in cui il titolare di utenza elettrica può comunicare che il canone non deve essere addebitato in quanto pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, é stato introdotto il campo “data inizio”, nel quale deve essere indicata la data in cui ricorrono i presupposti che si stanno dichiarando.
Le dichiarazioni sostitutive potranno essere presentate in ogni giorno dell’anno e produrranno effetti, ai fini della determinazione del canone dovuto, in base alla data di decorrenza dei presupposti attestati:
- se i presupposti ricorrono al 1° giorno di ciascun semestre, il canone non é dovuto a partire dal semestre medesimo;
- se i presupposti ricorrono dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione sostitutiva, il canone non é dovuto a partire dal secondo semestre dell’anno;
- se i presupposti ricorrono da una data successiva al 1° luglio, il canone non é dovuto a partire dal primo semestre dell’anno successivo.
Infine, nel quadro C, il contribuente potrà presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti rispetto ad una comunicazione precedentemente fornita all’agenzia delle entrate (es: in caso di successivo acquisto di un apparecchio TV).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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