Il modello 730 è il modello principale utilizzato per la dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati ed è articolato in due tipologie specifiche: il precompilato e l’ordinario. Ecco un riepilogo delle scadenze e delle principali novità che impattano sulla compilazione.
Il modello 730 precompilato è il modello già compilato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso i dati in suo possesso (anagrafe tributaria, dati anno precedente, dati trasmessi dai soggetti obbligati quali sostituti d’imposta, medici, banche ecc.).
Il modello 730 precompilato è consultabile a partire dal 15 aprile 2017 in una sezione apposita del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario o sostituto d’imposta. Una volta effettuato l’accesso, è possibile accettare il modello 730 precompilato senza modifiche, modificarlo oppure non accettarlo e scegliere il modello 730 ordinario.
Il contribuente che non vuole o non può usare il modello 730 precompilato deve optare per modello 730 ordinario. Tale modello, a differenza del precompilato, non può essere presentato autonomamente, ma solo tramite intermediario o sostituto d’imposta.
La scadenza per entrambi i modelli (definita dalla legge 232/2016 del 21 dicembre 2016) è fissata al 7 luglio 2017.
Tuttavia è possibile utilizzare il maggior termine del 24 luglio 2017 (il 23 luglio cade di domenica) nei seguenti casi:
- se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente;
- se l’invio del modello 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di un Caf o di un intermediario abilitato che, al 7 luglio 2017, abbia effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni prese in carico.
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al modello 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, le principali novità sono le seguenti:
- rimborsi 730 superiori a 4.000 euro: è stata abolita la norma che prevede le verifiche nei confronti dei contribuenti che applicano nel modello 730 detrazioni per carichi familiari o eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto, infatti, che le suddette verifiche vengano sostituite da controlli preventivi solo in presenza di rimborsi di importo rilevante. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio, è abolita la soglia dei 4.000 euro che fa scattare in automatico i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, il controllo dovrà comunque essere effettuato al massimo entro 4 mesi dalla dichiarazione e non più entro 7 mesi come è avvenuto finora;
- spese sanitarie: in base alle misure introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio 2017, per le dichiarazioni dei redditi precompilate vige l’obbligo di trasmettere i dati delle prestazioni erogate nel 2016 dal SSN e non entro una certa scadenza, pena pesanti sanzioni. Il nuovo adempimento si riferisce ai dati che ospedali, ambulatori, strutture convenzionate SSN e non, professionisti, società di mutuo soccorso, devono obbligatoriamente trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2017 al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di predisporre per i contribuenti interessati il 730 2017 precompilato comprensivo di spese sanitarie.
Si ricorda inoltre che il modello 730 2017 va utilizzato dai contribuenti che hanno percepito nell’anno 2016 i redditi in qualità di:
- pensionati o lavoratori dipendenti;
- lavoratori in cassa integrazione e mobilità;
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti dalla Chiesa cattolica;
- consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.;
- lavori socialmente utili;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.
Fabrizio Tortelotti