Gli errori nell’indicazione del sostituto d’imposta nel modello 730 (sostituto errato o dati del sostituto non indicati correttamente) possono comportare spiacevoli conseguenze economiche per il contribuente, che non si vede riconosciuto il credito a cui ha diritto. Ecco alcuni suggerimenti utili per indicare il sostituto d’imposta corretto ed evitare gli errori.
Se è vero che è compito del CAF indicare il sostituto d’imposta nel modello 730 è altrettanto importante che sia il contribuente sia il sostituto d’imposta o il suo intermediario che elabora le paghe forniscano l’informazione corretta sul soggetto che dovrà effettuare la liquidazione delle imposte a partire dal mese di luglio.
L’anomala indicazione del sostituto d’imposta (in circa il 2% dei modelli 730), infatti, comporta la mancata effettuazione del conguaglio.
Sono diversi gli errori che vengono commessi, da tutti i soggetti coinvolti, nelle operazioni di compilazione dei modelli 730 e di seguito forniamo alcuni suggerimenti per evitarli.
Ai CAF e loro assistenti fiscali suggeriamo di:
- chiedere al contribuente, quando si presenta per la compilazione del modello 730, qual è il suo attuale datore di lavoro e se presume di rimanere in forza presso lo stesso o di averne uno diverso a luglio;
- evitare di affidarsi esclusivamente ai dati della Certificazione Unica, in particolare quando è stata emessa nel corso dell’anno precedente per cessazione del rapporto di lavoro;
- verificare, nel caso di presentazione di una domanda di prestazione all’INPS (disoccupazione, mobilità, neo pensionamenti, ecc.), quando la stessa prestazione è stata o verrà erogata.
Ai contribuenti suggeriamo di:
- fornire sempre l’ultima busta paga ricevuta o comunicazioni dalle quali rilevare i dati del datore di lavoro (cosiddetto “sostituto d’imposta”);
- informare l’ufficio CAF di eventuali variazioni previste dal momento della presentazione del modello 730 fino a luglio;
- informare il CAF di eventuali variazioni personali o comunicazioni del datore di lavoro, anche dopo la scadenza del 23 luglio;
- chiedere informazioni al datore di lavoro, all’ente pensionistico o al CAF se non compare il conguaglio nella busta paga del mese di luglio oppure nella pensione o prestazione di agosto o settembre.
Ai sostituti d’imposta o loro intermediari (paghe) suggeriamo di:
- informare i dipendenti (contribuenti) di tutte le variazioni che avvengono nei dati del sostituto d’imposta, in particolare rispetto alle Certificazioni Uniche rilasciate; nei gruppi societari, infatti, spesso i contribuenti non conoscono i dati anagrafici del loro effettivo datore di lavoro;
- evitare di respingere al CAF le comunicazioni 730/4, attenendosi alla normativa sull’assistenza fiscale, nel caso avvengano operazioni particolari (fusioni, incorporazioni, scissioni con passaggi diretti senza interruzione del rapporto di lavoro, dimissioni del dipendente in presenza di crediti).
Infine, è bene ricordare a tutti gli interessati ai modelli 730 che, in presenza del sostituto d’imposta INPS, la sola presentazione di una domanda di prestazione (pensione, naspi, mobilità, cassa integrazione, ecc.), non è sufficiente all’ente per effettuare il conguaglio nel modello 730. È necessario che la domanda sia stata trasformata in una prestazione in pagamento, alla quale abbinare le operazioni di conguaglio.
Ivo Poles – Centro Studi CGN