Modello 730 2017: il nuovo campo F4

L’importante novità dell’integrativa a favore utilizzabile oltre l’esercizio successivo ha portato all’introduzione, nel modello 730/2017, della nuova sezione F4. Chiariamo, attraverso alcuni esempi pratici, le implicazioni di questa novità.

Si tratta di una sezione che deve essere compilata in caso di presentazione, entro il 31/12/2016, di una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. Il caso si verifica quando, ad esempio, un contribuente si è accorto di aver commesso un errore relativo all’anno 2012 che determina un maggior credito e ha presentato entro lo scorso anno una dichiarazione integrativa a favore utilizzando il modello Unico 2013.

Si tratta di una novità che recepisce quanto contenuto all’art. 5 del D.L. 193/2016 che prevede:

  • l’equiparazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative quando risultano a sfavore o a favore del contribuente con la possibilità di presentarle entro i termini previsti per l’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria;
  • l’utilizzo dei crediti eventualmente tenuti a disposizione a partire dall’esercizio successivo in compensazione;
  • l’esposizione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa del credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Il nuovo rigo F4 del modello 730/2017 deve essere utilizzato dal contribuente che, nel corso del 2016, ha presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

rigo-F4

La circolare n. 7 del 4/4/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare quanto segue:

  • Gli eventuali importi indicati nel rigo F4 devono quindi risultare dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale presentata nel 2016 e relativa ai periodi di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014.
  • Se nel corso del 2016 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore dovranno essere compilati distinti righi per ciascun periodo d’imposta.
  • L’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2017 – redditi 2016.

Per esempio, da un punto di vista operativo, con riferimento all’Irpef, per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2014 l’importo indicato nella colonna 1 del rigo F4 deve coincidere con l’importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico PF 2015. Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l’Irpef.

In sede di elaborazione del modello 730/2017, ai fini del riscontro documentale, occorre conservare la seguente documentazione:

  • precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che le relative ricevute di trasmissione telematica;
  • CU 2017 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver effettuato il conguaglio;
  • comunicazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • modello F24 in caso di compensazioni.

La circolare non tratta il caso delle cosiddette integrative “a cascata”. È il caso del contribuente che, per esempio, rileva un errore nel calcolo delle imposte 2013 e presenta l’integrativa (Unico 2014) per quell’anno. Poi riporta quel credito nell’integrativa dell’anno successivo (Unico 2015) e poi ancora nell’integrativa dell’anno successivo ancora (Unico 2016), ottenendo così, a parere di chi scrive, un continuum che gli consentirebbe di fruire sin da subito di quel credito senza aspettare l’esercizio successivo.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN