L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 36 del 20 marzo 2017, è tornata ad occuparsi delle sanzioni per omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, chiarendo quali sono le sanzioni applicate e come effettuare il ravvedimento operoso.
Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, del D.Lgs. 471/97, per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Detta disposizione è stata introdotta dall’articolo 15, comma 1, lett. q), n. 2) del D.Lgs. n. 158/2015, al fine di ricondurre nel corpo del decreto n. 471/97 la sanzione per l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero.
In tema di ravvedimento operoso, l’Agenzia delle Entrate conferma che per delineare la sanzione applicabile occorre combinare la norma sostanziale (art. 15, comma 2-bis D.Lgs. 471/97) con le varie lettere che compongono il primo comma dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97. Pertanto, se il ravvedimento avviene:
- entro 5 giorni lavorativi dalla violazione, va pagata una sanzione di 5,56 euro (50 euro diviso 9), così come stabilito dalla lettera a) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97;
- decorsi 5 giorni lavorativi dalla violazione ma entro 90 giorni, va pagata una sanzione di 11,11 euro (100 euro diviso 9), così come stabilito dalla lettera a) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97;
- entro 1 anno dalla violazione, va pagata una sanzione di 12,50 euro (100 euro diviso 8), così come stabilito dalla lettera b) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97;
- entro 2 anni dalla violazione, va pagata una sanzione di 14,29 euro (100 euro diviso 7), così come stabilito dalla lettera b-bis) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97;
- oltre 2 anni dalla violazione, va pagata una sanzione di 16,67 euro (100 euro diviso 6), così come stabilito dalla lettera b-ter) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97;
- quando la violazione è stata già constatata mediante verbale ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 4/1929, va pagata una sanzione di 20 euro (100 euro diviso 5), così come stabilito dalla lettera b-quater) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
Ai fini del computo del termine finale per il ravvedimento, ci si deve riferire all’anno dalla commessa violazione e non a quello relativo alla presentazione della dichiarazione dell’anno o degli anni successivi a quello in cui è stato commesso l’errore.
In chiusura della Risoluzione n. 36 l’Agenzia evidenzia che, siccome le “sanzioni base” previste dal D.Lgs. n. 471/97 sono espresse in euro, non è più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali e le sanzioni vanno arrotondate al centesimo di euro in base alle regole generali.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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