Il professionista che opera nel settore fiscale in qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o Consulente del Lavoro nel corso degli ultimi anni ha visto crescere sempre più la sua responsabilità e, di conseguenza, anche la necessità di garantirsi con apposita copertura assicurativa, a tutela della propria clientela e soprattutto del proprio patrimonio personale.
In tempi recenti, in materia di responsabilità, è intervenuto anche il legislatore imponendo a partire dal 15 agosto del 2013, a tutela del cliente, l’obbligo per il professionista di “stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale” (DL 138/2011, art. 3, comma 5, lett. E). Lo stesso decreto prevede che “al momento dell’assunzione dell’incarico il professionista renda noto al proprio cliente gli estremi della polizza professionale stipulata e relativo massimale assicurativo e ogni variazione successiva.”
Come successivamente precisato dall’art. 5 comma 2 del DPR n. 137/12 di riforma delle professioni, la violazione del disposto normativo costituisce un illecito disciplinare e non più solo deontologico. In merito, riguardo alla possibile violazione da parte del professionista dell’obbligo in questione, è intervenuto anche il CNDCEC che con proprio chiarimento (P.O. 108/2014 – “Violazione obbligo stipulazione polizza assicurativa”) ha ribadito che “la violazione dell’obbligo della polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare di competenza del Consiglio di Disciplina il quale, accertata la violazione a seguito di un procedimento disciplinare, deve applicare la sanzione – tra quelle indicate all’art. 52 del D.Lgs. 139/05 (censura, sospensione per un periodo di tempo non superiore a due anni, radiazione dall’albo) che riterrà più adeguata, nel rispetto del principio della proporzione tra l’infrazione e la sanzione”. Obbligo al quale sono pure assoggettate anche le recenti STP, Società tra professionisti, che esercitano attività riservate a Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, pena l’impossibilità per le stesse di iscriversi alla sezione speciale dello stesso albo.
Va precisato che l’obbligo della polizza professionale trova il suo presupposto non tanto nell’iscrizione del professionista al relativo albo di appartenenza quanto all’effettivo esercizio dell’attività professionale: ad esempio un Dottore Commercialista che presta la propria attività professionale all’interno di un centro elaborazione dati (per il quale non sussiste l’obbligo di legge di stipula di polizza professionale) sarà tenuto a dotarsi di apposita copertura assicurativa per la natura della prestazione professionale svolta all’interno del CED.
Il mercato assicurativo propone svariate soluzioni assicurative in ambito professionale sia mediante portali web dedicati, sia mediante il tradizionale canale di collocamento del prodotto assicurativo per mezzo di intermediari quali agenti e broker assicurativi.
Il punto d’incontro tra la domanda e l’offerta di polizze assicurative in ambito professionale si determina sulla base dell’obiettivo che il professionista si prefigge di raggiungere con la sottoscrizione della polizza:
- assolvere all’obbligo normativo: in tal caso il professionista sarà indirizzato a sottoscrivere la proposta di polizza più “economica” presente sul mercato;
- tutelare il proprio patrimonio da eventuali pretese risarcitorie da parte di un cliente che si ritiene danneggiato: in tale caso la scelta della polizza terrà in considerazione svariati fattori alla luce delle attività effettivamente svolte (franchigia, massimale, garanzie ed estensione incluse, retroattività, ecc.).
A nostro avviso l’obbligatorietà della copertura assicurativa non fa venir meno la possibilità per il professionista di scegliere la compagnia assicurativa e le condizioni di polizza che, in relazione alla natura dell’attività svolta, rispondono al meglio al suo budget di spesa ma soprattutto alla sua esigenza di tutela, a garanzia del patrimonio e dei clienti.
Marco Canese – Centro Studi CGN