Pubbliche amministrazioni e amministrazioni autonome escluse dall’invio dello spesometro anche per il 2016. Le conferme sono arrivate pochi giorni fa direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Scopriamo di più.
Con un comunicato stampa del 24 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate annuncia che è in corso di emanazione un provvedimento del Direttore dell’Agenzia che esclude, anche per il 2016, le Amministrazioni pubbliche e quelle autonome dall’invio dello spesometro.
In assenza del chiarimento, l’esonero per le Pubbliche amministrazioni si sarebbe dovuto considerare limitato alle sole operazioni documentate da fattura elettronica, in base a quanto previsto dal provvedimento n. 128483 del 5 novembre 2013.
Il provvedimento annunciato nel comunicato stampa dell’Agenzia recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando anche per quest’anno (2016), l’obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti.
Nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate si legge anche che, al fine di semplificare gli adempimenti di natura tributaria a carico dei contribuenti, i dati già inviati al sistema Tessera sanitaria potranno non essere indicati nel Modello Polivalente dello spesometro.
La notizia riguarda gli iscritti agli ordini dei medici, agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari interessati dal recente invio della comunicazione dei dati al sistema TS.
L’Agenzia precisa però che, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal DL 78/2010 (articolo 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema tessera sanitaria.
Un altro chiarimento riguarda le operazioni con i Paesi black list. Il DL 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sedi in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno d’imposta 2016.
Le operazioni con questi paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017; qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere indicate inserendole nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE della comunicazione polivalente.
Per quanto riguarda invece i commercianti al dettaglio e i tour operator, resta il tetto dei 3.000 euro. Anche per il 2016 infatti, i soggetti che operano al dettaglio ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (articolo 74 ter del D.P.R. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.
Come noto agli addetti ai lavori, l’invio dello spesometro 2017 (per i dati del 2016) è l’ultimo invio con periodicità annuale. A seguito delle novità contenute nel D.L. 193/2016 infatti, a decorrere dal 2017 è stata prevista l’introduzione dell’obbligo trimestrale della periodicità di invio dello spesometro.
In buona sostanza, il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate non fa altro che confermare le medesime esclusioni che erano state previste per lo spesometro riferito ai dati del 2015 (inviato ad aprile 2016).
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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